Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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che distribuirà tra i singoli assicuratori in base ai loro costi. I Cantoni dovranno versare il loro contributo tempestivamente, altrimenti gli assicuratori potrebbero incorrere rapidamente in problemi di liquidità con conseguenze anche per i fornitori di prestazioni. Per evitare che ciò accada, l’ordinanza stabilisce in modo vincolante per tutti i Cantoni che l’IC LAMal fatturerà loro il contributo cantonale di cui all’articolo 60 capoverso 1 nLAMal a cadenza settimanale. Altre modalità di versamento saranno concordate tra i Cantoni e gli assicuratori.

Cpv. 2

L’IC LAMal sanzionerà i Cantoni che versano il loro contributo in ritardo riscuotendo un interesse di mora fissato al 5 per cento all’anno.

Cpv. 3

L’interesse di mora sarà calcolato secondo l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11). La disposizione non potrà essere applicata direttamente ma per analogia perché il contributo cantonale non costituisce una prestazione in senso giuridico.

Art. 79 Versamento del contributo federale

Le cure fornite in Svizzera a beneficiari di una rendita svizzera residenti nell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, o a loro familiari, saranno rimunerate dall’IC LAMal nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni. Non sussiste alcun motivo materiale per prevedere una frequenza per il versamento del contributo federale diversa da quella per il versamento del contributo cantonale. Pertanto, l’ordinanza propone che, in linea con la fatturazione del contributo cantonale ai Cantoni, l’IC LAMal fatturi il contributo federale alla Confederazione a cadenza settimanale. I versamenti in questione saranno effettuati dall’UFSP. Altre modalità di versamento saranno stabilite dall’IC LAMal e dall’UFSP al di fuori dell’ordinanza.

4.2 Revisione totale dell’OCPre

Situazione iniziale

L’articolo 49 capoverso 7 LAMal e l’articolo 50 capoverso 2 nLAMal prescrivono che i fornitori di prestazioni interessati devono disporre di strumenti di gestione adeguati, in particolare che devono tenere una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni secondo un metodo uniforme per calcolare i propri costi di gestione e di investimento e registrare le proprie prestazioni. L’OCPre è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2009, con l’introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero, è stata oggetto di importanti adeguamenti, tra cui spiccano l’estensione del campo di applicazione alle case per partorienti, l’eliminazione delle cure semiospedaliere, l’introduzione di norme per la valutazione delle immobilizzazioni e la definizione della formazione universitaria e della ricerca. L’intento era quello di porre le basi per l’attuazione del finanziamento delle prestazioni e l’introduzione dei forfait per caso.

Le disposizioni dell’OCPre mirano a far sì che siano raggiunti gli obiettivi della LAMal in materia di trasparenza dei costi. I costi e le prestazioni comprovati devono fare riferimento a una base uniforme e consentire comparazioni appropriate su cui basare i calcoli e le trattative tariffali. In questo contesto, vengono valutati i costi computati e in