Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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lenalidomide, pomalidomide o talidomide, nonché medicamenti omologati per la contraccezione d’emergenza). La consegna tramite corrieri della farmacia (servizio di consegna a domicilio), disciplinata dal § 17 (2) ApBetrO, è possibile senza autorizzazione alla vendita per corrispondenza, indipendentemente dal § 11a ApoG. Essa deve essere effettuata da personale farmaceutico se si tratta di medicamenti soggetti a prescrizione medica (n. 1) o se non è stata fornita alcuna consulenza sui medicamenti (n. 2). La prescrizione medica deve essere consegnata al corriere al più tardi al momento della consegna e la consulenza deve essere fornita in relazione diretta con la consegna del medicamento, a meno che non sia già stata eseguita in precedenza. La consulenza può essere fornita dalla farmacia anche tramite telecomunicazione.
La Francia disciplina le basi legali della vendita per corrispondenza di medicamenti nel Code de la santé publique del 5 ottobre 195336. In Francia, per commercio elettronico di medicamenti si intende l’attività economica mediante la quale il farmacista propone o assicura, a distanza e per via elettronica, la vendita al dettaglio e la dispensazione al pubblico di medicamenti per uso umano e, a tal fine, fornisce informazioni sanitarie online. Il sito Internet su cui vengono offerti medicamenti per corrispondenza deve soddisfare i requisiti del Code de la santé publique, Partie réglementaire, Livre Ier, Titre II Chapitre V bis37 (art. R5125-70–R5125-74) – e quindi anche quelli previsti dalla direttiva 2001/83/CE e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014. La vendita di medicamenti per corrispondenza è consentita solo per i medicamenti non soggetti a prescrizione medica (art. L5125-34). In casi eccezionali (paziente impossibilitato a muoversi a causa del suo stato di salute o dell’età oppure in situazioni geografiche particolari), i farmacisti possono consegnare un ordine personale a domicilio (art. R5125-50). A differenza della vendita per corrispondenza, la consegna al domicilio del paziente di medicamenti soggetti a prescrizione, in casi eccezionali, è possibile. In ogni caso, le farmacie devono rispettare le bonnes pratiques de dispensation des médicaments38 del Ministero della sanità (art. L5121-5). Nell’ambito della vendita per corrispondenza è obbligatorio uno scambio interattivo tra il punto di dispensazione e il paziente. Le risposte automatizzate (p. es. tramite chatbot) non sono considerate una consulenza individuale sufficiente. La consulenza conforme si basa sull’uso di tecniche di comunicazione che promuovono uno scambio simultaneo, come le e-mail e le chat online. La qualità della consulenza individuale deve essere garantita. Prima della prima dispensazione per corrispondenza, il punto di dispensazione registra i dati personali che consentono di identificare in modo univoco il destinatario. Durante il processo di
36 Chapitre V bis: Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine (art. L5125-33–L5125-41), versione del 26 febbraio 2025, disponibile all’indirizzo: www.legifrance.gouv.fr > codes > Code de la santé publique > Partie législative (stato: 7 aprile 2025).
37 Chapitre V bis: Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine (art. R5125-70–R5125-74), versione del 26 febbraio 2025, disponibile all’indirizzo: www.legifrance.gouv.fr > codes > Code de la santé publique > Partie législative (stato: 7 aprile 2025).
38 Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121-5 du Code de la santé publique, versione del 26 febbraio 2025.