Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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2024). Il progetto per la nuova tassa di sorveglianza per i dispositivi medici si basava sulla tassa di sorveglianza vigente nel settore dei medicamenti.
Sono soggetti alla tassa i fabbricanti in Svizzera e gli importatori svizzeri. La tassa è calcolata in funzione dei costi di fabbricazione o di sviluppo per i fabbricanti e dei costi di acquisto per gli importatori. Questi costi sono presi in considerazione solo per i dispositivi medici immessi in commercio in Svizzera.
Nell’AIR sulla tassa di sorveglianza per i dispositivi medici sono stati proposti criteri facilmente misurabili per determinare l’importo della tassa, come per esempio il numero di dipendenti, il fatturato o il numero di prodotti. Dopo un esame approfondito e alla luce delle disposizioni della legge del 29 settembre 202329 sullo sgravio delle imprese (LSgrI), il fatturato si è rivelato una base di calcolo opportuna. In particolare, questo approccio tiene conto del principio di proporzionalità sancito nella LSgrI, nonché dell’auspicato sgravio amministrativo. Consente inoltre di garantire un disciplinamento praticabile, che comporta una semplificazione tangibile, segnatamente per le piccole imprese. Nel complesso, questo approccio permette di adottare meccanismi di disciplinamento efficienti e snelli sul piano amministrativo, in linea con la LSgrI.
Inoltre, l’AIR sulla tassa di sorveglianza per i dispositivi medici menziona opzioni alternative per la struttura della tassa, come una tariffa forfettaria graduata basata sugli indicatori aziendali. Sebbene questo modello consenta di ridurre l’onere amministrativo per le imprese, manca di trasparenza nella determinazione delle tariffe forfettarie e richiede un maggiore onere legato alla definizione di un modello forfettario e alla sua esecuzione.
Sulla base delle considerazioni esposte, il presente progetto propone la sostituzione parziale dei contributi federali con una tassa di sorveglianza. Gli oggetti della tassa sono i dispositivi medici immessi in commercio in Svizzera dai fabbricanti e dagli importatori. L’importo della tassa deve essere fissato sotto forma di aliquota in per mille.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
2.1 Vendita per corrispondenza di medicamenti
Nell’UE, i principi della vendita per corrispondenza di medicamenti sono descritti nella direttiva 2001/83/CE30 e integrati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 699/201431.
29 RS 930.31
30 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, versione della GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
31 Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità, versione della GU L 184 del 25.6.2014, pag. 5.