Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine

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2.3 Adeguamento delle competenze dei chiropratici

Non esistono disciplinamenti uniformi a livello di UE in merito alla professione di chiropratico e alle relative competenze in materia di prescrizione, dispensazione e impiego di medicamenti. Il riconoscimento della professione di chiropratico e, di conseguenza, il relativo disciplinamento variano notevolmente all’interno dell’UE e sono regolati da leggi nazionali. Nella maggior parte dei Paesi dell’UE, la professione di chiropratico è riconosciuta come professione a sé stante, ma senza la facoltà di prescrivere, dispensare o impiegare medicamenti soggetti a prescrizione.

In Germania, la professione di chiropratico non è una professione medica a sé stante riconosciuta dallo Stato e, pertanto, non è disciplinata in modo specifico. Le attività chiropratiche rientrano nella denominazione professionale di «naturopata» (Heilpraktiker) ai sensi della legge sull’esercizio professionale della scienza medica senza abilitazione del 17 febbraio 1939 (Heilpraktikergesetz)44. Esistono inoltre diverse denominazioni per le persone che praticano tecniche chiropratiche. I «Chiropraktiker» sono naturopati che hanno completato una formazione supplementare nel campo della chiropratica. Poiché non esistono requisiti generali, questa formazione può variare da corsi di pochi giorni a corsi di formazione pluriennali. I «Chirotherapeuten» sono medici, per lo più ortopedici, con una formazione supplementare nel campo della chiropratica. I «Chiropraktoren» studiano la chiropratica nei paesi anglofoni o in Svizzera, poiché in Germania non esiste questo corso di studi. Per poter esercitare in Germania, devono ottenere un’autorizzazione ufficiale come naturopati, regolata dall’Heilpraktikergesetz. Ai naturopati non è consentito prescrivere, dispensare o impiegare medicamenti soggetti a prescrizione. Tuttavia, possono prescrivere e impiegare medicamenti non soggetti a prescrizione. I medici, invece, possono prescrivere e impiegare sia i medicamenti soggetti che quelli non soggetti a prescrizione45. Le competenze dei «Chirotherapeuten» in materia di prescrizione, dispensazione e impiego di medicamenti differiscono quindi da quelle dei «Chiropraktiker» e dei «Chiropraktoren».

In Austria la professione di chiropratico non è riconosciuta e quindi nemmeno disciplinata dalla legge. Essendo un’attività basata su conoscenze medico-scientifiche, svolta direttamente sulla persona o indirettamente a suo beneficio, l’attività chiropratica rientra nell’ambito dell’attività medica. In quanto tale, è disciplinata dalla legge sulla professione medica del 10 novembre 1998 (Ärztegesetz)46, ed è riservata ai medici.

44 Versione rivista pubblicata nel Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2122-2, modificata da ultimo dall’art. 17e della legge del 23 dicembre 2016 (BGBl. I S. 3191).

45 Arzneimittelgesetz nella versione pubblicata il 12 dicembre 2005 (BGBl. I S. 3394), modificata da ultimo dall’art. 2 della legge del 23 ottobre 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324); disponibile all’indirizzo: www.gesetze-im-internet.de > Gesetze / Verordnungen > A > Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln.

46 StF: BGBl. I Nr. 169/1998 (NR: GP XX RV 1386 AB 1400 S. 142. BR: AB 5785 S. 645.), disponibile all’indirizzo: www.ris.bka.gv.at/ > Bund > Bundesrecht konsolidiert.