Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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ordinazione sul sito web, i pazienti hanno inoltre la possibilità di interagire con un esperto e porre domande sui medicamenti ordinati.
La legislazione austriaca disciplina la vendita a distanza di medicamenti nella legge sui medicamenti del 2 marzo 198339 (Arzneimittelgesetz, AMG), e nel regolamento sulla vendita a distanza del 12 maggio 201540 (Fernabsatz-Verordnung). Con la conclusione di un contratto per la vendita a distanza, in Austria è consentito spedire o depositare specialità medicinali destinate al consumatore finale (§ 2 (7c) AMG). Prima di iniziare l’attività, è necessario notificare all’Ufficio federale per la sicurezza sanitaria l’identificazione chiara della farmacia per corrispondenza, indicando l’indirizzo dei siti web utilizzati a tale scopo (negozi online o dominio web). Il § 59a AMG contiene inoltre i requisiti minimi per i siti web utilizzati per la vendita a distanza, tenendo conto dell’articolo 85c paragrafo 3 della direttiva 2001/83/CE e del regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014. Le farmacie possono dispensare (spedire o depositare) a distanza specialità medicinali solo in quantità corrispondenti al fabbisogno personale abituale della persona identificata in modo univoco. In Austria, le farmacie possono vendere a distanza, entro i confini nazionali, unicamente specialità medicinali per uso umano non soggette a prescrizione medica omologate o registrate in Austria (§3 (1) Fernabsatz-Verordnung). Le farmacie che effettuano vendite a distanza devono disporre di un sistema di garanzia della qualità farmaceutico corrispondente (§4 Fernabsatz-Verordnung). Prima della dispensazione di una specialità medicinale per uso umano, è necessario che un farmacista fornisca una consulenza al cliente che effettua l’acquisto a distanza, qualora ciò sia necessario per motivi di sicurezza dei medicamenti o per la dispensazione (§5 (5) Fernabsatz-Verordnung).
2.2 Rafforzamento dell’approvvigionamento di medicamenti
L’UE ha adottato diversi disciplinamenti concernenti l’uso e l’importazione di medicamenti non omologati in situazione particolari. Per quanto attiene all’obiettivo, al campo d’applicazione e all’impostazione, questi strumenti non sono tuttavia paragonabili alle modifiche previste in Svizzera per superare le difficoltà di approvvigionamento. Per questo motivo, il presente capitolo si limita a rimandare alle disposizioni dell’UE e ai disciplinamenti adottati da Stati membri di riferimento, senza poterne dedurre disciplinamenti direttamente paralleli alle modifiche previste in Svizzera.
Alcuni Paesi dell’UE hanno adottato misure volte a garantire la produzione di medicamenti critici. Tali misure si basano su leggi nazionali che attuano la direttiva 2001/83/CE. Questa direttiva costituisce il codice comunitario relativo ai medicamenti per uso umano e stabilisce le disposizioni fondamentali per la fabbricazione e lo
39 StF: versione del BGBl. Nr. 185/1983 (NR: GP XV RV 1060 AB 1480 S. 148. BR: AB 2696 S. 433.), disponibile all’indirizzo: www.ris.bka.gv.at > Bundesrecht > Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004 > Arzneimittelgesetz > Hauptdokument (stato: 7 aprile 2025).
40 StF: versione del BGBl. II Nr. 105/2015, disponibile all’indirizzo: www.ris.bka.gv.at > Bundesrecht > Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004 > Fernabsatz-Verordnung (stato: 7 aprile 2025).