Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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omologazione, le ispezioni, le banche dati e le attività post-commercializzazione. Il calcolo si basa sul tipo di omologazione, sulle dimensioni dell’azienda e sulla classe di rischio. Il sistema è complesso, piuttosto oneroso nell’esecuzione e solo limitatamente trasferibile alla Svizzera, poiché non prevede una vera e propria tassa di sorveglianza ma emolumenti più elevati e di più ampia portata di quelli svizzeri.
Infine, dall’esame in base alla LSgrI emerge che la soluzione proposta non rappresenta uno swiss finish, dal momento che, a livello di contenuti, le disposizioni si basano su quanto previsto dai principali partner commerciali, in particolare l’UE, e sono attuate in modo paragonabile.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Vendita per corrispondenza di medicamenti
Conformemente al mandato del Consiglio federale del 24 novembre 2021, nel quadro del presente progetto vengono proposte le seguenti modifiche:
In primo luogo, occorre abrogare il divieto di massima della vendita per corrispondenza di medicamenti di cui all’articolo 27 capoverso 1 LATer. Tuttavia, anche in futuro la vendita per corrispondenza di medicamenti continuerà a essere subordinata a un’autorizzazione cantonale. Quest’ultima sarà rilasciata solo se saranno soddisfatti i requisiti necessari per garantire la qualità e la sicurezza dei pazienti, in particolare il possesso di un’autorizzazione cantonale per la dispensazione di medicamenti e l’esistenza di un sistema di garanzia della qualità.
Contemporaneamente all’abolizione del divieto di massima della vendita per corrispondenza di medicamenti, si intende rinunciare all’obbligo di prescrizione per i medicamenti non soggetti a prescrizione di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera a. Di conseguenza, in futuro anche le drogherie potranno vendere per corrispondenza medicamenti non soggetti a prescrizione. Ciò rafforzerà la competitività dei venditori per corrispondenza nazionali rispetto a quelli esteri, poiché in caso di importazione di medicamenti ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera a LATer non è necessario allegare all’ordinazione o alla spedizione una prescrizione medica. Infine, i medicamenti della categoria di dispensazione E rimangono in vendita libera e non sono interessati dal disciplinamento della vendita per corrispondenza (art. 23 cpv. 2 LATer).
Per garantire ulteriormente la qualità e la sicurezza dei pazienti nella vendita per corrispondenza di medicamenti, occorre introdurre misure collaterali. Si tratta principalmente della ricetta elettronica, del piano farmacologico e della riconciliazione farmacologica e fanno parte del precedente pacchetto di revisione della legge sugli agenti terapeutici (tappa 3a). L’integrazione della ricetta elettronica, del piano farmacologico e della riconciliazione farmacologica nel processo di ordinazione potrà rappresentare un’ulteriore misura di sicurezza. Ciò consentirà di verificare automaticamente e in tempo reale le interazioni o le incompatibilità della terapia farmacologica dei pazienti, riducendo notevolmente il rischio di errori nella terapia farmacologica o di consumo eccessivo. Infine, nell’ambito dell’obbligo di diligenza ai sensi degli articoli 3 e 26 LATer, analogamente alla dispensazione di medicamenti nei