Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
messa a disposizione capillare di servizi inerenti al traffico dei pagamenti sul territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, dell’accesso al traffico dei pagamenti in contanti e dell’accesso senza barriere al traffico elettronico dei pagamenti per le persone con di- sabilità. Se l’UFCOM accerta una violazione della legge, dispone delle misure previste dall’articolo 33b AP-LPO.
La sorveglianza giuridico-finanziaria su PostFinance spetta invece esclusivamente alla FINMA in base alla legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari55 (LFINMA). Quest’ultima sorveglia in particolare la solidità finanziaria, la gestione del rischio, le prescrizioni relative ai fondi propri e la conformità alle normative sui mercati finanziari. Non vi è pertanto alcuna sovrapposizione in termini di contenuti tra le com- petenze dell’UFCOM e della FINMA. La ripartizione dei compiti è complementare.
Cpv. 2
Se l’UFCOM constata una violazione della legge, può adottare le misure di vigilanza previste dalla legge nei confronti del prestatore o del fornitore del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. Tali misure servono in particolare a correggere i difetti individuati, a ripristinare la situazione di legalità e a prevenire future violazioni. Le misure devono essere ordinate secondo i principi di idoneità e proporzionalità.
Cpv. 3
Per i casi di cui al capoverso 2 lettera a, il capoverso 3 stabilisce che il prestatore o il fornitore del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti responsabile della violazione deve comunicare all’UFCOM come vi ha posto rimedio e come intende at- tuare le misure ordinate. Ciò garantisce che l’UFCOM possa verificare l’efficacia delle misure adottate.
Cpv. 4
La riscossione delle tasse amministrative da parte dell’UFCOM trova la sua base legale nel capoverso 4. Questa disposizione crea una chiara base legale in materia di tasse e tiene conto del principio di causalità.
Art. 33c Obbligo di informare
Le persone soggette a questa legge sono obbligate a fornire informazioni all’UFCOM. Devono fornire all’UFCOM le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione e alla valutazione della legge. L’obbligo di informare è un prerequisito essenziale per l’effi- cace attività di vigilanza dell’UFCOM: consente infatti all’Ufficio di ottenere un quadro completo della conformità alle disposizioni legali, di riconoscere tempestivamente eventuali carenze e di adottare misure adeguate. L’obbligo è limitato alle informazioni
55 RS 956.1