Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine

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Cifra II: Modifica di un altro atto normativo (LSCPT)

Titoli prima dell’art. 6 e art. 6‑8

L’introduzione degli invii elettronici (art. 2 lett. i AP-LPO) richiede la modifica delle se- guenti disposizioni: nel titolo prima della sezione 2, negli articoli 6, 7 lettere a e b nonché nell’articolo 8 lettera a, b ed e viene aggiunto il traffico postale. A tal fine, il termine telecomunicazioni è sostituito da traffico postale e delle telecomunicazioni. All’articolo 7 lettera c e all’articolo 8 lettera c, sostituendo il termine servizi di telecomunicazione con servizi postali e di telecomunicazione, viene inglobata la dimensione del traffico postale.

Ciò significa che i dati sul traffico postale e le informazioni sull’accesso e sui servizi postali possono essere trattati nel sistema di elaborazione del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) per gli scopi elencati nell’articolo 7 LSCPT. I dati marginali relativi al traffico postale conti- nueranno a essere forniti direttamente all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata (art. 19 cpv. 1 LSCPT).

Art. 19 cpv. 1bis e 1ter

Cpv. 1bis

Ai sensi del capoverso 1bis, gli invii elettronici che rientrano nel campo di applicazione della LSCPT sono considerati come traffico di telecomunicazioni e servizi di comunica- zione derivati. Le disposizioni vigenti per i fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD) si applicano per analogia alla Posta in quanto fornitore di invii elettronici. A livello normativo, per questo servizio postale la Posta continua a essere considerata un fornitore di servizi postali ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSCPT.

La LSCPT contiene disposizioni diverse per il traffico postale (Sezione 4, art. 19-20) e per il traffico delle telecomunicazioni (Sezioni 5-7, art. 21-34). Gli invii elettronici non possono essere semplicemente attribuiti a una delle due categorie60. Il trasporto di invii elettronici è considerato un servizio postale che non viene fornito fisicamente ma si basa su un servizio di telecomunicazione. Dal punto di vista della sorveglianza, gli invii elettronici sono considerati telecomunicazioni e rientrano nei servizi di comunicazione derivati. Le regolamentazioni per i servizi di comunicazione derivati e FSCD sono quindi applicabili per analogia.

Per gli invii elettronici la Posta deve quindi adempiere agli obblighi di un FSCD. Ciò significa che l’articolo 22 LSCPT si applica anche alle informazioni sugli invii elettronici.

60 Si veda il messaggio LSCPT del 27 febbraio 2013 (FF 2013 2683, 2730/2731): "Per determinare il regime applicabile alla sorveglianza della corrispondenza, occorre determinare per ogni nuovo servizio, come i servizi di posta elettronica, se si tratta di un servizio postale o di un servizio di telecomunicazione". Potrebbe essere necessario adattare le disposizioni di attuazione per i nuovi servizi che presentano caratteristiche sia postali che di telecomunicazione".