Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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Art. 15 Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici
Il Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici stabilisce, tra l’altro, orientamenti per la ripartizione dei benefici secondo l’articolo 14, assicura trasparenza e garantisce una giusta ed equa ripartizione dei benefici monetari e non monetari. A tal fine rivolge, tra l’altro, raccomandazioni alla COP. È composto da 15 persone in possesso di qualifiche adeguate, nominate dalle Parti contraenti ed elette dalla COP tenendo conto di vari criteri di distribuzione. Il mandato e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabiliti dalla COP. I preparativi sono in corso da aprile 2025 nell’ambito delle deliberazioni della Commissione Preparatoria, a cui partecipa anche la Svizzera.
Art. 16 Monitoraggio e trasparenza
Il monitoraggio e la trasparenza delle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono garantiti mediante notifiche al CHM, attraverso la relazione periodica presentata dalle Parti contraenti al Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici e la relazione e gli orientamenti di cui al paragrafo 3.
Parte III Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le aree
marine protette
Art. 17 Obiettivi
Gli obiettivi che si prefigge questa parte consistono nel conservare e utilizzare in modo sostenibile le aree marine non soggette a giurisdizione nazionale che necessitano di protezione, al fine di preservarne e rafforzarne la resilienza e di salvaguardare i servizi ecosistemici marini. Ciò deve avvenire attraverso un sistema globale di strumenti di gestione per zona, con reti ecologicamente rappresentative e ben connesse di aree marine protette, mediante la cooperazione e il coordinamento tra Stati e strumenti giuridici e organismi internazionali e attraverso il sostegno ai Paesi in via di sviluppo nell’attuazione delle disposizioni di questa parte.
Art. 18 Zona di applicazione
Gli strumenti di gestione per zona di cui a questa parte, come la definizione di aree marine protette, comprendono solo zone non soggette a giurisdizione nazionale e non forniscono alcuna base per esercitare rivendicazioni di sovranità.
Art. 19–21 Proposte di strumenti di gestione per zona
Le Parti contraenti presentano al Segretariato le proposte relative all’istituzione di strumenti di gestione per zona ai sensi di questa parte. Le proposte sono formulate sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, e con la collaborazione e previa consultazione dei gruppi d’interesse determinanti. Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nelle proposte sono elencati