Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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nell’articolo 19 paragrafo 4. I criteri indicativi per l’identificazione delle aree marine idonee sono elencati nell’allegato I e, se necessario, possono essere sviluppati e riveduti dall’Organismo scientifico e tecnico a fini di esame e adozione ad opera della COP. Detto organo può anche raccomandare ulteriori requisiti relativi al contenuto delle proposte.
Una volta ricevuta una proposta, essa viene messa a disposizione del pubblico e trasmessa all’Organismo scientifico e tecnico per un esame preliminare teso ad accertare che contenga le informazioni richieste. Anche l’esito di tale esame è reso pubblico. Il promotore ritrasmette la proposta al Segretariato, tenendo conto dell’esame preliminare. Il Segretariato informa allora le Parti contraenti, rende pubblica la proposta e facilita le consultazioni a norma dell’articolo 21 in maniera inclusiva, trasparente e aperta a tutti i gruppi d’interesse. In particolare vengono invitati a presentare un parere gli Stati, gli organi degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti nonché le comunità autoctone e locali, la comunità scientifica e la società civile. La consultazione coinvolge in particolare gli Stati costieri, soprattutto se la misura proposta riguarda zone interamente circondate dalle zone economiche esclusive degli Stati.
Il promotore della proposta esamina i pareri ricevuti e ne sottopone una versione riveduta all’Organismo scientifico e tecnico, che la valuta e formula raccomandazioni alla COP. L’Organismo scientifico e tecnico precisa le modalità del processo di consultazione e valutazione.
Art. 22 Istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree
marine protette
La COP adotta decisioni sull’istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e sulle misure correlate, sulla base della proposta finale e del progetto di piano di gestione, nonché del parere scientifico e delle raccomandazioni dell’Organismo scientifico e tecnico. Qualora le misure proposte rientrino nella competenza di altri strumenti e quadri giuridici pertinenti e di organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, la COP può rivolgere raccomandazioni alle Parti contraenti di detto accordo e a detti organismi al fine di promuovere l’adozione di misure pertinenti in tale contesto. Può altresì sviluppare un meccanismo per promuovere la cooperazione e il coordinamento internazionali per gli strumenti di gestione per zona esistenti, comprese le aree marine protette, al fine di conseguire gli obiettivi e dare attuazione a questa parte.
Nell’adottare decisioni a norma dell’articolo 22, la COP rispetta le competenze degli altri strumenti e quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e promuove la consultazione e il coordinamento con essi, in modo da non comprometterne la sfera di competenza.
Le decisioni e le raccomandazioni secondo questa parte non pregiudicano l’efficacia delle misure adottate nelle zone soggette a giurisdizione nazionale e sono adottate tenendo debitamente conto dei diritti e degli obblighi di tutti gli Stati, secondo l’UNCLOS. Nel caso in cui uno strumento di gestione per zona istituito a norma di questa parte rientri nella giurisdizione nazionale di uno Stato costiero in un secondo