Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Parte IX Risoluzione delle controversie
Art. 56–61
Le disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare in tema di risoluzione delle controversie si ispirano ampiamente alle corrispondenti disposizioni dell’UNCLOS, tra cui, in particolare, l’obbligo di risoluzione delle controversie con mezzi pacifici, nonché le procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti qualora le Parti della controversia non siano in grado di accordarsi attraverso mezzi pacifici di loro scelta. Le corrispondenti disposizioni dell’UNCLOS si applicano anche alle Parti contraenti dell’Accordo che non sono Parti contraenti dell’UNCLOS. La Svizzera è Parte contraente dell’UNCLOS e ha scelto il Tribunale internazionale per il diritto del mare come procedura obbligatoria per la risoluzione delle controversie in questo ambito. Secondo l’articolo 60 paragrafo 3, questa scelta vale anche per l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Parte XI Buona fede e abuso di diritto
Art. 63 Buona fede e abuso di diritto
Questo articolo sancisce il principio giuridico della buona fede per l’adempimento degli obblighi assunti sulla base dell’Accordo e obbliga le Parti contraenti a non esercitare in modo abusivo i diritti ivi riconosciuti.
Parte XII Disposizioni finali
Art. 64 Diritto di voto
Ciascuna delle Parti contraenti dell’Accordo dispone di un voto. Le modalità da seguire per l’esercizio del diritto di voto da parte delle organizzazioni regionali d’integrazione economica sono definite in modo tale che non sia possibile un doppio voto da parte dei rispettivi Stati membri.
Art. 65 Firma
Gli Stati e le organizzazioni regionali d’integrazione economica possono firmare l’Accordo presso la sede delle Nazioni Unite a New York a decorrere dal 20 settembre 2023 fino al 20 settembre 2025.
Art. 66 Ratifica, approvazione, accettazione e adesione
L’Accordo può essere ratificato fino al 20 settembre 2025, dopodiché è possibile aderirvi. I relativi strumenti sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.