Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 67 Ripartizione delle competenze tra le organizzazioni regionali
d’integrazione economica e i loro Stati membri per le materie disciplinate dal presente accordo
Questo articolo disciplina gli obblighi degli Stati membri di un’organizzazione regionale d’integrazione economica che aderisce all’Accordo. Questa norma riguarda principalmente l’Unione europea.
Art. 68–69 Entrata in vigore e applicazione provvisoria
L’Accordo per la protezione dell’alto mare entra in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. Fatto salvo quanto appena indicato, per gli Stati o le organizzazioni regionali d’integrazione economica che aderiranno all’Accordo dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, l’Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione.
L’applicazione provvisoria dell’Accordo può essere dichiarata per scritto all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, e diventa effettiva a decorrere dalla data in cui il depositario dell’Accordo riceve la notifica.
Art. 70–71 Riserve, eccezioni e dichiarazioni
Non possono essere poste riserve o eccezioni all’Accordo salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli del medesimo. È il caso delle eccezioni che le Parti contraenti dichiarano per scritto in relazione all’articolo 10 paragrafo 1 (assenza di applicabilità retroattiva della parte II dell’Accordo), all’articolo 23 paragrafo 4 (obiezione a una decisione adottata secondo la parte III dell’Accordo), all’articolo 72 paragrafo 6 (dichiarazione di uno Stato che diventa Parte contraente dell’Accordo dopo l’entrata in vigore di una sua modifica) e all’articolo 74 paragrafo 4 (obiezione alla modifica di un allegato dell’Accordo). L’articolo 4 contiene inoltre un’eccezione standard per quanto riguarda l’applicazione dell’Accordo (v. commento all’art. 4).
Tutto ciò non osta a che uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica, all’atto della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione all’Accordo, renda dichiarazioni, comunque formulate o denominate, miranti, tra l’altro, ad armonizzare le proprie leggi e i propri regolamenti con le disposizioni dell’Accordo. Il prerequisito è che tali dichiarazioni non si prefiggano di escludere o modificare l’effetto giuridico delle disposizioni dell’Accordo nella loro applicazione a tale Stato od organizzazione.
Art. 72–73 Modifica e denuncia
Le Parti contraenti possono proporre modifiche dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Se almeno la metà delle Parti contraenti dà una risposta favorevole alla proposta entro sei mesi, la modifica proposta è presa in esame dalla COP ed eventualmente adottata. Le modifiche devono essere successivamente ratificate,