Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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approvate o accettate dalle Parti contraenti. Esse entrano in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dei relativi strumenti ad opera di due terzi del numero delle Parti contraenti esistenti al momento dell’adozione della modifica. Successivamente, per ogni Parte contraente che deposita il proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione di una modifica dopo il deposito del numero richiesto di tali strumenti, la modifica entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica, approvazione o accettazione di tale Parte contraente. La modifica adottata può tuttavia prevedere anche un numero minore o maggiore di ratifiche, approvazioni o adesioni.
L’Accordo può essere denunciato mediante notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, senza che vi sia l’obbligo di indicare motivazioni. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo che quest’ultima non preveda un termine più lungo. La denuncia non influisce sul dovere di rispettare gli obblighi di diritto internazionale cui la Parte contraente sarebbe soggetta indipendentemente dall’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 74 Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante dell’Accordo e le proposte di modifica seguono le medesime modalità. Gli allegati, tuttavia, possono essere modificati dalla COP. Gli Stati contraenti hanno la possibilità di sollevare un’obiezione in merito alla decisione di modifica entro il termine stabilito mediante notifica scritta e non sono quindi vincolati alla decisione fino al ritiro dell’obiezione.
Art. 75–76 Depositario e testi facenti fede
Depositario dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è il Segretario generale delle Nazioni Unite. I testi redatti nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) fanno ugualmente fede.
Allegato I
Criteri indicativi per l’individuazione delle zone
Allegato II
Tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina
4 Punti essenziali del decreto di attuazione
4.1 La normativa proposta
La LPrAM è finalizzata all’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare per la Svizzera e per le persone fisiche e giuridiche soggette alla sua giurisdizione e al suo controllo. Contiene otto sezioni, il cui nucleo essenziale si trova nelle disposizioni di attuazione relative agli EIA, ai permessi e al controllo (sez. 2), alle