Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
RGM, alle IDS e alla ripartizione dei benefici (sez. 3), agli strumenti di gestione per zona e alle misure di emergenza (sez. 4) e alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina (sez. 5).
4.2 Diritto comparato
L’UE è Parte contraente dell’Accordo per la protezione dell’alto mare dal 28 maggio 2025. Anche diversi suoi Stati membri sono già Parti contraenti dell’Accordo. Il 24 aprile 2025 la Commissione europea ha sottoposto a consultazione una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale16. Scopo della direttiva è stabilire norme per l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare all’interno dell’UE. Si limita essenzialmente a prevedere disposizioni di attuazione relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, agli EIA per attività non soggette a giurisdizione nazionale e agli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette. La direttiva UE proposta si rivolge agli Stati membri dell’UE, che a loro volta devono adottare disposizioni per l’attuazione dell’Accordo. Pertanto, la si può raffrontare alla LPrAM solo parzialmente. Tuttavia, anche la direttiva UE riprende in massima parte il testo dell’Accordo, cosicché le sue disposizioni sono compatibili con quelle della LPrAM. I requisiti normativi per le persone fisiche e giuridiche in Svizzera sono dunque paragonabili a quelli previsti per gli Stati membri dell’UE.
Pochi Paesi hanno già adottato atti normativi a livello nazionale per l’attuazione dell’Accordo. Tra questi figurano la Norvegia17 e il Regno Unito18. Il governo tedesco, invece, ha elaborato un disegno di legge19.
Per quanto riguarda la ripartizione dei benefici monetari, tutti gli atti normativi degli Stati summenzionati si fondano sull’idea che questo meccanismo sarà definito una volta stabilite le modalità da parte della COP; alcuni prevedono già una clausola di delega (Sez. 2–8 della legge di attuazione della Norvegia, art. 9 par. 2 lett. b della legge di attuazione del Regno Unito), altri invece si astengono semplicemente dal disciplinare la questione per il momento (UE, Germania).
Per quanto riguarda l’applicazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, secondo l’articolo 70 in combinato disposto con l’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo stesso, l’UE ha dichiarato un’eccezione all’applicazione retroattiva di cui all’articolo 10 paragrafo 1 secondo periodo dell’Accordo. Pertanto, le disposizioni
16 COM(2025) 173 final
17 Act relating to the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, 17.01.2026, consultabile all’indirizzo https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2025-05-27-21.
18 Biodiversity Beyond National Jurisdiction Act 2026, abrufbar unter https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2026/6/enacted.
19 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Übereinkommens im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse (Hochseeschutzgesetz – HochseeSchG), abrufbar unter https://www.bundesumweltministerium.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaese rne_Gesetze/21._LP/hochseeschg_br/Entwurf/hochseeschg_br_entwurf_bf.pdf.