Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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dell’Accordo per la protezione dell’alto mare si applicano solo alle attività relative alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l’entrata in vigore dell’Accordo per l’UE e i suoi Stati membri. Anche la Svizzera dichiarerà un’eccezione corrispondente all’atto della ratifica. Sia la proposta di direttiva UE (cfr. art. 4) sia la LPrAM (cfr. art. 19 Disposizione transitoria) prevedono una limitazione nel tempo del campo d’applicazione del rispettivo decreto d’attuazione.

4.3 Attuazione

L’Accordo per la protezione dell’alto mare prevede alcune disposizioni direttamente applicabili, e altre che invece possono essere attuate solo se regolamentate dallo Stato contraente. Per esempio, in più punti il testo dell’Accordo richiede alle Parti contraenti di adottare misure legislative, amministrative o politiche per garantire il rispetto delle sue disposizioni. Ciò include, per esempio, norme riguardanti la competenza nazionale per i permessi da accordare alle attività in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale o gli obblighi di notifica in capo alle persone in relazione a tali attività.

In Svizzera esiste già una legislazione che copre norme simili a quelle dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Per esempio, la legge federale del 1° luglio 196620 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e l’ordinanza dell’11 dicembre 201521 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (ordinanza di Nagoya) disciplinano l’accesso alle risorse genetiche provenienti da aree soggette alla giurisdizione nazionale degli Stati contraenti e la ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Tuttavia, le risorse genetiche non soggette alla giurisdizione nazionale di una Parte contraente del Protocollo di Nagoya (p. es. quelle provenienti dall’alto mare) sono esplicitamente escluse dall’obbligo di diligenza per l’utilizzazione delle risorse genetiche (art. 23n cpv. 2 lett. c LPN). Le disposizioni relative all’EIA sono contenute nella legge federale del 7 ottobre 198322 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e nell’ordinanza del 19 ottobre 198823 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA), nonché nella Convenzione di Espoo. Tuttavia, le norme già esistenti si riferiscono ad attività svolte in Svizzera e all’interno di aree soggette alla giurisdizione di altri Stati. Risulta perciò difficile inserire nella struttura dei testi giuridici esistenti disposizioni relative ad attività svolte in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale o a RGM ottenute da tali zone, e di conseguenza viene proposto di emanare un’apposita legge federale.

Per quanto riguarda l’EIA, l’Accordo per la protezione dell’alto mare definisce una soglia a partire dalla quale le attività sono soggette all’obbligo di effettuare un EIA, ma non un elenco concreto di tali attività. Su questo punto, in futuro l’Organismo scientifico e tecnico dell’Accordo per la protezione dell’alto mare potrà elaborare un

20RS 451

21RS 451.61

22RS 814.01

23 RS 814.011