Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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elenco indicativo di attività (art. 38 par. 1 lett. a dell’Accordo). Se in Svizzera si stabilisse in maniera unilaterale e precisa quali attività sono soggette all’obbligo di effettuare un EIA, ciò potrebbe poi trovarsi in contrasto con le future disposizioni di altri Stati (in particolare anche dell’UE), venendo meno all’esigenza dell’economia di disporre di norme uniformi a livello internazionale e di certezza del diritto. Una descrizione più dettagliata di tali attività dovrebbe quindi avvenire a livello internazionale. In qualità di Parte contraente, la Svizzera può contribuire attivamente alla definizione e all’attuazione delle regole e dei meccanismi nell’ambito dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e rappresentare anche le sue specifiche esigenze. Partendo da tale base, nelle disposizioni di esecuzione possono essere adottate norme più dettagliate.
Mentre le disposizioni dell’Accordo pongono degli obblighi per gli Stati contraenti, la legge di attuazione serve in particolare a obbligare al rispetto delle sue norme le persone fisiche e giuridiche che sottostanno alla giurisdizione o al controllo della Svizzera. La legge di attuazione disciplina soltanto i principi relativi all’attuazione, mentre disposizioni più dettagliate (soprattutto quelle di natura procedurale) vanno emanate a livello di ordinanza. Questa considerazione particolarmente rilevante dal momento che vari oggetti devono essere ancora disciplinati più nel dettaglio, da un lato nell’ambito degli organi dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e, dall’altro, nel contesto dell’attuazione nei diversi Stati. Non sarebbe opportuno stabilire nella legge di attuazione disposizioni già definitive, che potrebbero poi rivelarsi in conflitto con le norme fissate a livello internazionale. Pertanto, nella legge di attuazione devono essere stabiliti soltanto i principi necessari, da definire poi più dettagliatamente nelle disposizioni di esecuzione. La legge federale deve allora contenere una norma che autorizzi il Consiglio federale a emanare le disposizioni di esecuzione.
5 Commento ai singoli articoli della legge federale concernente l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Questo articolo afferma che la presente legge persegue lo scopo di attuare l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il campo d’applicazione della LPrAM comprende le attività svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (lett. a) e in Svizzera (lett. b).
Lettera a: nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, la LPrAM disciplina le attività svolte da navi iscritte nel registro del naviglio svizzero o nel registro svizzero degli yacht (n. 1). La legge si applica anche alle attività svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale da persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, con domicilio o sede in Svizzera, a condizione che tali attività siano organizzate o