Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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dirette dalla Svizzera (n. 2). Le attività si considerano organizzate o dirette da persone con sede o domicilio in Svizzera anche se tale organizzazione o direzione avviene di fatto dalla Svizzera. Tra i casi coperti dalla lettera a vi sono, per esempio, la raccolta di RGM in situ, cioè in mare, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, o attività soggette a un EIA. Con il collegamento alla bandiera di cui al numero 1 si comprendono anche le attività svolte da navi e yacht battenti bandiera svizzera gestiti e detenuti da cittadini svizzeri aventi domicilio all’estero (secondo l’art. 35 della legge federale del 23 settembre 195324 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera).

Lettera b: la LPrAM disciplina le attività relative a RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale che vengono svolte in Svizzera. Ciò include in particolare l’utilizzo in Svizzera di RGM o IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Il campo d’applicazione comprende anche le attività di archivi e banche dati in Svizzera nei quali sono depositati RGM o IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Il campo d’applicazione personale è ripreso dall’articolo 4 capoverso 1 lettere a–d della legge federale del 16 dicembre 201625 concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide, il quale disciplina anch’esso le attività svolte in zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Le norme di conflitto di cui agli articoli 4 capoverso 2 e 6 capoverso 4 LPrAM disciplinano i casi di conflitto positivo di competenza (competenza di più Stati contraenti dell’Accordo per la protezione dell’alto mare).

Sezione 2: Esame dell’impatto sull’ambiente, permesso e verifica

Art. 3 Esame dell’impatto sull’ambiente

È stata presa in esame ma respinta la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione dell’EIA contenute nell’OEIA. Questo perché le norme già esistenti dell’OEIA si riferiscono ad attività svolte in Svizzera, e risulta perciò difficile inserire in quel decreto disposizioni relative ad attività svolte in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale o a RGM provenienti da tali zone. Inoltre, nell’OEIA l’obbligo di effettuare un EIA è collegato alla pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti. Nell’Accordo per la protezione dell’alto mare, invece, l’obbligo è collegato alle attività, non agli impianti.

Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce l’obbligo per le persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) di effettuare un esame preventivo dell’impatto sull’ambiente, rimandando alla parte IV dell’Accordo per la protezione dell’alto mare per ciò che concerne le fasi procedurali necessarie. Tra queste rientrano, in particolare, l’analisi

24 RS 747.30

25 RS 198.1