Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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preliminare e l’EIA26 al raggiungimento delle soglie corrispondenti (v. commento all’art. 30 dell’Accordo).

Capoverso 2: secondo il principio di causalità, i costi dell’EIA devono essere sostenuti dalla persona che intende svolgere un’attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Art. 4 Attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale: permesso

Capoversi 1 e 2: la parte IV dell’Accordo per la protezione dell’alto mare prevede l’obbligo di effettuare un EIA se per un’attività vi sono fondati motivi di ritenere che possa causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. Tali attività richiedono inoltre il permesso dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM; cpv. 1), a meno che tale permesso non sia già stato accordato, per motivi di competenza, da un’altra Parte contraente o da un organo internazionale secondo le disposizioni della parte IV dell’Accordo (cpv. 2). Secondo gli articoli 44 e 47 capoverso 1 lettera b della legge del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa (PA) in combinato disposto con gli articoli 31 e 33 lettera d della legge del 17 giugno 200528 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione concernente il permesso. L’istanza di ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo federale è il Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 200529 sul Tribunale federale [LTF]).

Capoverso 3: questo capoverso elenca le condizioni da adempiere perché possa essere accordato un permesso. Per quanto riguarda la lettera c, per «piano di gestione ambientale» si intende un piano aziendale per la gestione della protezione dell’ambiente. Un impegno aziendale in questo senso riduce l’impatto ambientale dei singoli processi interni all’azienda ottimizzando il sistema aziendale nel suo complesso.

Capoverso 4: questo capoverso rimanda ai requisiti della parte IV dell’Accordo per quanto riguarda la procedura, le consultazioni dei gruppi d’interesse e l’informazione del pubblico. I requisiti riguardano in particolare le fasi procedurali dell’EIA. È importante notare che, diversamente dal caso dell’EIA effettuato ai sensi della LPAmb, l’Accordo per la protezione dell’alto mare richiede non solo la pubblicazione del rapporto concernente l’impatto sull’ambiente, ma anche consultazioni pubbliche nel corso dell’esecuzione dell’EIA (v. commento all’art. 32 dell’Accordo).

La pubblicazione di informazioni secondo la presente legge avviene attraverso il CHM descritto nell’articolo 51 dell’Accordo. Tale meccanismo di scambio di

26Nel diritto svizzero l’EIA viene effettuato in relazione all’approvazione della pianificazione,

costruzione o trasformazione di impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente (cfr. art. 10a segg. LPAmb e OEIA). Le norme sono sempre riferite a un impianto, mentre le disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare si riferiscono alle attività. Disposizioni collegate alle attività si trovano anche nella legge federale concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide.

27 RS 172.021

28RS 173.32

29 RS 173.110