Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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informazioni funge da piattaforma centralizzata che consente alle Parti contraenti di accedere, fornire e divulgare informazioni relative alle attività svolte secondo le disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 5 Monitoraggio, rendiconto e verifica delle attività autorizzate
Capoverso 1: le attività autorizzate secondo l’articolo 4 devono essere monitorate dalla persona che le svolge per ciò che concerne i loro effetti ambientali, economici, sociali, culturali e sulla salute. Tale persona assicura il rispetto delle condizioni fissate nel permesso e presenta all’UFAM una relazione sugli effetti e sui risultati del monitoraggio. L’UFAM pubblica tali relazioni attraverso il CHM.
Capoverso 2: sulla base delle relazioni di cui al capoverso 1 l’UFAM verifica gli effetti dell’attività autorizzata secondo i criteri posti dall’articolo 37 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Se constata una violazione delle condizioni in base alle quali è stato accordato il permesso (p. es. se l’attività ha un impatto ambientale maggiore del previsto) o se si verificano effetti negativi significativi imprevisti, l’UFAM esorta la persona che svolge l’attività a presentare proposte di misure per il ripristino dello status autorizzato o miranti a mitigare o gestire tali effetti imprevisti. Una volta ricevute le proposte, l’UFAM riesamina il permesso e, se necessario, adegua la sua decisione in proposito. Se, nonostante attui le misure, la persona che svolge l’attività non riesce a ripristinare lo status autorizzato ed evitare effetti negativi significativi, il permesso viene revocato dall’autorità competente e l’attività deve essere interrotta nel minor tempo possibile. I costi derivanti da effetti negativi sono a carico di chi svolge l’attività (chi causa l’inquinamento). Lo stesso vale per gli altri costi derivanti dalla cessazione dell’attività.
L’UFAM redige una relazione sui risultati della verifica e la pubblica attraverso il CHM, unitamente alla documentazione relativa alla decisione di permesso eventualmente modificata (art. 37 par. 6 dell’Accordo).
Sezione 3: Obblighi di notifica e ripartizione dei benefici per le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento
Art. 6 Obblighi di notifica sulle attività relative alle risorse genetiche
marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento
Capoverso 1: con il presente capoverso, le persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) sono tenute a rispettare gli obblighi di notifica di cui alla parte II dell’Accordo per la protezione dell’alto mare in relazione alle attività riguardanti RGM o IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Nello specifico, ciò riguarda la raccolta di campioni in situ, cioè sul posto, in aree marine non soggette a giurisdizione nazionale e il deposito di RGM e IDS in archivi o banche dati. La notifica comprende le informazioni di cui all’articolo 12 capoversi 2, 4 e 5 dell’Accordo.
Capoverso 2: il secondo capoverso stabilisce gli obblighi di notifica e le informazioni necessarie secondo l’articolo 12 capoverso 8 dell’Accordo per quanto concerne l’uso, compresa la commercializzazione, di RGM o IDS di RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. Secondo l’articolo 1 numero 14 dell’Accordo, per