Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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«uso delle risorse genetiche marine» si intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle RGM, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia quale definita all’articolo 1 numero 3 dell’Accordo. L’Accordo non contiene definizioni né di «IDS di RGM» né di «uso di IDS di RGM», concetti che non sono definiti neanche nella CBD o in altri accordi internazionali pertinenti. Al momento si stanno valutando a livello internazionale varie versioni delle definizioni. Per questi motivi, per ora non sembra opportuno inserire nella LPrAM definizioni unilaterali di questi due termini. Si prevede di inserirle nelle disposizioni di esecuzione dopo che si sarà fatta maggiore chiarezza nel contesto internazionale. Fino ad allora, nell’ambito della LPrAM, «IDS di RGM» andrà inteso come «dati riguardanti sequenze nucleotidiche di RGM» (cioè dati concernenti il sequenziamento di RNA e DNA). Questa definizione provvisoria non pregiudica la posizione della Svizzera nelle discussioni internazionali in atto sulle IDS. Nell’ambito della presente legge e fino a un’eventuale definizione nelle disposizioni di esecuzione, la definizione di «uso delle RGM» deve essere utilizzata, mutatis mutandis, anche per l’uso delle pertinenti IDS e, di conseguenza, «uso delle IDS di RGM» deve essere inteso come «attività di ricerca e sviluppo concernenti e basate su IDS di RGM».
Capoverso 3: questa disposizione garantisce che un eventuale accesso alle conoscenze tradizionali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie avvenga solo con il consenso libero, previo e informato o l’approvazione e il coinvolgimento di tali popolazioni e comunità.
Capoverso 4: le notifiche di cui al capoverso 1 o 2 non sono necessarie se sono già state effettuate presso un’altra Parte contraente secondo i requisiti della parte II dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Ciò include anche le notifiche che, secondo la legislazione di detto Stato, vengono inviate direttamente al CHM.
Capoverso 5: le notifiche vengono inviate all’UFAM, il quale a sua volta trasmette una notifica al CHM. La notifica attraverso l’UFAM è garanzia che la Svizzera sia informata delle attività soggette all’obbligo di notifica e possa assicurare il rispetto degli obblighi di notifica (come richiesto dall’art. 12 par. 1 dell’Accordo). Nella trasmissione di informazioni al CHM viene assicurata la protezione dei segreti di fabbricazione e d’affari.
Art. 7 Ripartizione dei benefici
Il principio della giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle RGM o alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, sancito in più punti (art. 7 lett. d e art. 9 lett. a) e in particolare nell’articolo 14 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, viene qui disciplinato per le persone che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2). L’obbligo di ripartizione dei benefici deriva dal principio secondo cui le risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, secondo il principio del patrimonio comune dell’umanità di cui all’articolo 7 lettera b dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, dovrebbero essere a beneficio di tutti gli Stati e non solo di quelli che hanno la possibilità di utilizzarle. Pertanto, i benefici derivanti da tali risorse devono essere ripartiti tra gli Stati contraenti. Scopo particolare della ripartizione dei benefici