Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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è quello di sostenere gli Stati contraenti nell’attuazione dell’Accordo e quindi di garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
L’Accordo per la protezione dell’alto mare disciplina, dunque, il principio della ripartizione dei benefici monetari e non monetari. Tuttavia, nell’Accordo è messa in pratica soltanto la ripartizione dei benefici non monetari, mentre la COP deve ancora decidere le modalità di ripartizione dei benefici monetari (art. 14 par. 7 dell’Accordo). Fino ad allora e a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo per la Svizzera, il nostro Paese contribuisce nella misura del 50 per cento del suo contributo al bilancio al fondo speciale secondo l’articolo 52 dell’Accordo. Questa disposizione temporanea non necessita di una base legale a livello nazionale.
L’opzione di stabilire sin da ora una clausola di delega che autorizzi il Consiglio federale ad adottare, a tempo debito, mediante un’ordinanza le esatte modalità di ripartizione dei benefici monetari conformemente alla futura decisione della COP secondo l’articolo 14 paragrafo 7 dell’Accordo non è stata accolta. Infatti, non è possibile conciliare la necessità di lasciare il margine di manovra necessario per farlo con il rispetto delle esigenze legate al principio di legalità (densità normativa sufficiente della clausola di delega). Dunque, seguendo l’esempio del disegno di legge tedesco30, si è deciso di rinunciare inizialmente a disciplinare la questione dei benefici monetari nella LPrAM. Una volta che la COP avrà adottato le modalità di ripartizione dei benefici monetari secondo l’articolo 14 paragrafo 7, la Svizzera potrà avvalersi del margine di manovra lasciato dall’articolo 14 paragrafo 8 dell’Accordo. Tale disposizione consente a qualsiasi Parte di dichiarare che le modalità del meccanismo di cui all’articolo 14 paragrafo 7 non avranno effetto nei suoi confronti per un periodo massimo di quattro anni, così da disporre del tempo necessario per l’attuazione. La Svizzera dovrebbe dunque avere tempo a sufficienza per procedere, se del caso, a una revisione della LPrAM al fine di recepire le nuove modalità relative alla ripartizione dei benefici monetari nel diritto svizzero.
Capoverso 1: questa disposizione stabilisce l’obbligo per le persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera e che svolgono attività relative alle RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e alle IDS di RGM di ripartire i benefici non monetari derivanti dal loro utilizzo. Il capoverso 1 traspone dunque nel diritto svizzero l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e attua l’articolo 14 paragrafo 11 dello stesso.
L’obbligo di ripartizione dei benefici deriva dall’acquisto e dall’uso di proprietà (di diritto reale e non intellettuale) su RGM provenienti dall’alto mare. Il legislatore federale si avvale dunque della propria competenza in materia di diritto privato per disciplinare le condizioni per l’acquisto, l’uso e le restrizioni dello sfruttamento dei diritti di proprietà su risorse e sul loro uso che, in origine, non appartengono a nessuno o sono patrimonio comune dell’umanità. L’obbligo di ripartizione dei benefici viene dunque impostato come una modalità di sfruttamento di tali diritti di proprietà e del loro uso.
30 V. titolo 4.2 e nota a piè di pagina 19.