Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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L’obbligo di ripartizione dei benefici sussiste soltanto quando derivano benefici dall’utilizzo delle RGM. Il concetto di uso si rifà alla definizione legale di cui all’articolo 1 paragrafo 14 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e, pertanto, è importante poiché soltanto i proprietari che svolgono o fanno svolgere attività di ricerca o sviluppo sulle risorse genetiche sono interessati dall’obbligo. Di conseguenza, i proprietari che non utilizzano le RGM ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 14 dell’Accordo non sono soggetti neanche alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Un esempio di un caso del genere sarebbe un proprietario che si limita a conservare del materiale biologico soltanto per descriverne il fenotipo.

Capoversi 2–4: il capoverso 2 riporta le varie possibili modalità di ripartizione dei benefici non monetari secondo l’articolo 14 paragrafo 2 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Il capoverso 3 introduce per il proprietario e l’utente l’obbligo di notificare all’UFAM i benefici non monetari di cui ha garantito la ripartizione. La frequenza della notifica sarà stabilita a livello di ordinanza. Inoltre, il capoverso 4 consente espressamente al Consiglio federale di stabilire requisiti minimi per la ripartizione dei benefici non monetari.

L’approccio normativo scelto conferisce ai proprietari e agli utenti un certo margine di manovra nella scelta di misure adeguate per l’adempimento della ripartizione dei benefici. Sia l’Accordo per la protezione dell’alto mare sia l’articolo 7 capoverso 2 LPrAM indicano quali forme di ripartizione di benefici non monetari l’accesso ai campioni, per esempio, o la fornitura di informazioni di cui all’articolo 12 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare insieme agli identificatori standardizzati dei lotti in forma accessibile pubblicamente. Va inoltre osservato che il rispetto, da parte dell’utente, di alcuni degli obblighi previsti dalla LPrAM (art. 6, 8 o 12) comporterà comunque, potenzialmente, già di per sé la realizzazione di alcune di queste forme di ripartizione dei benefici non monetari.

Nel quadro della procedura di notifica prevista al capoverso 3, l’UFAM verificherà caso per caso se le misure adottate adempiono i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio federale.

Art. 8 Deposito delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali

sul sequenziamento

Capoverso 1: le RGM e le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale che sono utilizzate da persone che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) devono essere depositate in archivi o banche dati accessibili al pubblico tenuti in Svizzera o all’estero. In questo senso un archivio è un luogo per la conservazione di campioni di RGM disposti in ordine, gestito in maniera tale da garantire l’accesso pubblico a tali risorse.

Capoverso 2: se le RGM e le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono depositate in archivi o banche dati in Svizzera, devono poter essere identificate come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale. Nella pratica, in alcuni casi questo requisito può essere garantito solo in parte, essendo ipotizzabili situazioni in cui le IDS possono derivare non solo da RGM di zone non soggette a giurisdizione nazionale ma anche da risorse genetiche di altro tipo. Il