Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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requisito dell’identificabilità è quindi attenuato nell’articolo 12 paragrafo 6 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, laddove si specifica «possano essere identificati come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, secondo la prassi internazionale vigente e nella misura del possibile». Pertanto, anche l’articolo 8 capoverso 2 va interpretato alla luce di questa clausola.

Le RGM e le IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositate in archivi o banche dati in Svizzera devono essere accessibili al pubblico secondo l’articolo 14 paragrafo 3 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare entro e non oltre tre anni dall’inizio dell’utilizzo. Tuttavia, secondo l’articolo 14 paragrafo 4 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, il Consiglio federale può subordinare l’accesso a condizioni, per esempio al fine di garantire che le RGM non siano danneggiate o che possano essere riscossi emolumenti ragionevoli per coprire i costi del mantenimento degli archivi o delle banche dati.

Capoverso 3: l’identificazione della provenienza presuppone che le RGM e le IDS siano provviste dell’identificatore standardizzato del lotto quando vengono depositate. Si tratta di un identificatore che viene generato automaticamente dal CHM alla ricezione della notifica di una raccolta in situ di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPrAM e dell’articolo 12 paragrafo 2 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.

Capoverso 4: affinché l’UFAM sia a conoscenza di quali RGM e IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono conservate in archivi o banche dati in Svizzera, deve essere tempestivamente informato in merito a ogni deposito di questo tipo. In questo modo l’UFAM è a conoscenza anche di quali archivi e banche dati sono soggetti all’obbligo di presentare una relazione (v. art. seg.) e può esercitare il controllo sull’attuazione delle disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.

Art. 9 Relazione dei gestori degli archivi e delle banche dati

Con questo articolo i gestori di archivi o banche dati in Svizzera sono tenuti a rispettare l’obbligo di preparare una relazione secondo l’articolo 12 paragrafo 7 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Tali relazioni devono essere presentate in forma aggregata e con cadenza biennale. Esse consentono al Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici (cfr. art. 15 dell’Accordo) di essere informato e di poter svolgere i propri compiti in merito all’accesso alle RGM e alle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositate nei vari archivi o banche dati (v. commento all’art. 15 dell’Accordo).

Sezione 4: Strumenti di gestione per zona e misure di emergenza

Art. 10 Proposte di strumenti di gestione per zona e misure di emergenza

Capoverso 1: secondo l’articolo 19 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, gli Stati contraenti possono presentare al Segretariato dell’Accordo per la protezione dell’alto mare proposte di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette. Lo stesso vale per l’articolo 24 paragrafo 3 dell’Accordo, concernente le