Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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misure che devono essere applicate in caso di emergenza, se necessario, qualora un fenomeno naturale o una catastrofe provocata dall’uomo abbia causato, o rischi di causare, danni gravi o irreversibili alla biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. In questo modo si intende prevenire l’aggravarsi dei danni gravi o irreversibili. Tali proposte sono presentate dall’UFAM al Segretariato dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.

Capoverso 2: prima di presentare proposte al Segretariato l’UFAM consulta gli uffici interessati e i gruppi d’interesse coinvolti, in particolare le organizzazioni svizzere con competenze in materia di protezione del mare.

Art. 11 Conformità delle attività alle decisioni di cui alla parte III

dell’Accordo per la protezione dell’alto mare

Questo articolo stabilisce che le attività svolte da persone fisiche e giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale devono essere svolte in conformità con le decisioni concernenti strumenti di gestione per zona e misure di emergenza adottate dagli Stati contraenti secondo la parte III dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Ciò può includere, per esempio, il rispetto di misure di protezione ambientale particolari in un’area marina protetta. La Svizzera, come tutti gli Stati contraenti, non può opporsi all’efficacia di una decisione della COP, ma secondo l’articolo 23 paragrafi 4 e 5 dell’Accordo ha la possibilità di presentare per scritto al Segretariato obiezioni motivate entro 120 giorni dalla data della decisione, con il risultato che non vi sarebbe vincolata (art. 23 par. 6 dell’Accordo; v. anche commento all’art. 23 dell’Accordo in merito a questo «opt-out»).

Sezione 5: Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina

Art. 12

Capoverso 1: con questo articolo viene stabilito che le persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera (v. campo d’applicazione, art. 2) e svolgono attività contemplate dall’Accordo per la protezione dell’alto mare partecipano alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina, il tutto in linea con le disposizioni della parte V dell’Accordo. Nell’ambito di queste norme, tali persone hanno a disposizione un’ampia gamma di azioni di creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina (cfr. art. 44 e all. II dell’Accordo), le quali possono esprimersi, per esempio, rendendo possibile la partecipazione di scienziati e ricercatori a progetti di ricerca, attraverso lo scambio di dati, lo sviluppo e il potenziamento di attrezzature e la formazione del personale affinché sappia utilizzarle ed eseguirne la manutenzione, o anche sostenendo lo sviluppo di normative nazionali. Il trasferimento di tecnologia marina, inoltre, avviene secondo modalità definite di comune accordo. La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina mirano in particolare a sostenere gli Stati che, a causa del loro livello di sviluppo, dispongono solamente di risorse limitate nell’attuazione dell’Accordo (v. anche commento agli art. 40–44 dell’Accordo).