Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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Capoverso 2: secondo l’articolo 43 paragrafo 4 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, il trasferimento di tecnologia marina deve tenere conto di tutti i diritti esistenti su tale tecnologia ed essere effettuato rispettando debitamente tutti gli interessi legittimi, tra cui i diritti e i doveri di chi detiene, fornisce o è destinatario della tecnologia marina interessata. Con il presente capoverso si chiarisce che il trasferimento da parte di persone fisiche o giuridiche che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera avviene nel rispetto dei diritti di proprietà (proprietà intellettuale inclusa) e dei segreti d’affari sulla tecnologia marina in questione.
Sezione 6: Esecuzione
Art. 13 Esecuzione da parte della Confederazione
Capoverso 1: l’attuazione della LPrAM e dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguarda principalmente questioni internazionali. La loro esecuzione deve avvenire in modo uniforme per tutti i soggetti che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera. L’esecuzione della LPrAM e dell’Accordo per la protezione dell’alto mare spetta quindi alla Confederazione.
Capoverso 2: il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 15 paragrafo 4 lettera b dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è l’UFAM.
Nota: la LPrAM disciplina i principi per l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare per la Svizzera. Il Consiglio federale deve emanare le pertinenti norme di dettaglio tramite ordinanza. Ciò è di particolare rilevanza perché si tratta di un accordo nuovo, per il quale la COP deve ancora adottare diverse disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale potranno ispirarsi a tali decisioni.
Art. 14 Obbligo di informazione
Affinché le autorità possano applicare la presente legge e l’Accordo per la protezione dell’alto mare, devono poter contare sul fatto che le persone soggette alla loro giurisdizione debbano informare le autorità e permettere l’accesso alla documentazione pertinente.
L’obbligo di informazione implica un’ingerenza nella sfera segreta, e ciò richiede una base legale. L’obbligo di informazione sussiste nella misura necessaria all’esecuzione della legge. Possono rivelarsi necessari maggiori accertamenti, ad esempio, nell’ambito di un EIA, qualora vi sia bisogno di ulteriori informazioni per determinare l’impatto di un’attività sull’ambiente.
Art. 15 Emolumenti
Con questo articolo, le autorità (in particolare l’UFAM) sono autorizzate a riscuotere emolumenti per le loro prestazioni connesse all’applicazione della legge di attuazione e dell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Le norme concernenti i permessi e le verifiche, segnatamente, sono disciplinate nella sezione 2 LPrAM. Per esempio, si verifica se sono rispettate le condizioni per l’ottenimento di un permesso secondo