Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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modo neutrale, affidabile e tracciabile. Il coinvolgimento dei Cantoni contribuisce a far sì che la piattaforma non funzioni come una soluzione puramente incentrata sulla Confederazione, ma come un’infrastruttura gestita congiuntamente per la filiera agroalimentare.
I Cantoni sono in stretto contatto con gli agricoltori in molti ambiti dell’esecuzione agricola e vantano una grande vicinanza alla pratica. La loro partecipazione è quindi essenziale anche per l’ulteriore sviluppo della piattaforma. Devono poter far valere le proprie esigenze, nonché quelle degli attori che rientrano nel loro ambito di competenza. La piattaforma può pertanto essere ulteriormente sviluppata in modo orientato alla pratica e meglio adattata alle diverse realtà cantonali, nonché alle esigenze dell’intera filiera agroalimentare.
Il capoverso 1 prevede che la Confederazione, insieme ai Cantoni interessati, si adoperi per la costituzione di un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, incaricato dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo della piattaforma. Questa forma di organizzazione consente all’ente responsabile di determinare autonomamente diritti e obblighi, di concludere contratti e di garantire a livello istituzionale l’esercizio e l’ulteriore sviluppo della piattaforma. La struttura di diritto pubblico sottolinea inoltre il carattere della piattaforma come infrastruttura orientata al bene comune.
Un modello analogo di ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, istituito mediante un accordo tra la Confederazione e i Cantoni, è stato scelto anche per la piattaforma justitia.swiss (cfr. legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario, LCEG)55.
Il capoverso 2 stabilisce che gli enti pubblici concludano una convenzione per la costituzione dell’ente. Tale convenzione costituisce la base per l’ente responsabile congiunto e concretizza la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni interessati. Il contenuto della convenzione stessa è disciplinato dall’articolo 4.
Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a concludere la convenzione in nome della Confederazione. A tal fine non è necessario un ulteriore atto legislativo.
Il capoverso 4 disciplina i presupposti per l’entrata in vigore della convenzione. È necessaria l’approvazione da parte della Confederazione e di un numero di Cantoni tale da rappresentare almeno due terzi della popolazione residente permanente. Ciò garantisce che l’ente responsabile congiunto goda fin dall’inizio di un ampio sostegno da parte dei Cantoni. Il quorum mira in particolare a garantire il coinvolgimento dei Cantoni più popolosi e a impedire che l’ente sia sostenuto solo da pochi Cantoni.
Il capoverso 5 prevede che l’ente acquisisca la personalità giuridica all’entrata in vigore della convenzione. A partire da quel momento, esso può agire in qualità di soggetto giuridico autonomo.
Il capoverso 6 precisa che, dopo l’entrata in vigore della convenzione, altri Cantoni possono aderirvi. L’ente rimane quindi aperto ai Cantoni che intendano aderirvi in un secondo momento.
Il capoverso 7 disciplina la fattispecie in cui non si giunga alla conclusione della convenzione. In tal caso, il Consiglio federale incarica un’unità amministrativa dell’Amministrazione federale centrale di mettere a disposizione una piattaforma. Ciò garantisce che la piattaforma possa essere realizzata e gestita anche in assenza di un ente responsabile congiunto della Confederazione e dei Cantoni.
Articolo 4 Contenuto della convenzione
L’articolo 4 disciplina il contenuto della convenzione con cui la Confederazione e i Cantoni istituiscono l’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 3. La convenzione costituisce la base dell’ente responsabile e definisce in modo concreto le condizioni quadro organizzative, finanziarie e procedurali, nella misura in cui queste non siano già disciplinate in modo esaustivo dalla legge.
Il capoverso 1 indica che nella convenzione occorre definire il nome e la sede dell’ente responsabile. Inoltre, essa deve contenere le disposizioni relative al contenuto previste dalla presente legge. Tra queste figurano in particolare quelle relative all’organizzazione dell’ente responsabile, all’esercizio e all’ulteriore sviluppo della piattaforma, al finanziamento nonché alla denuncia della convenzione.