Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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Il capoverso 2 elenca a titolo esemplificativo ulteriori disposizioni che la convenzione può contenere. L’elenco non è esaustivo.

Ai sensi della lettera a, la convenzione può contenere disposizioni relative alla convocazione degli organi. Ciò consente in particolare di disciplinare in modo più dettagliato le competenze, la forma, i termini e la frequenza delle convocazioni.

Ai sensi della lettera b, la convenzione può disciplinare in modo più dettagliato il diritto di voto dei membri del comitato. Ciò consente di concretizzare le disposizioni di legge relative alle decisioni.

Ai sensi della lettera c, la convenzione può contenere dettagli del finanziamento. Tra questi rientrano in particolare le questioni relative alla ripartizione della quotaparte cantonale dei costi, alla fatturazione, al processo di allestimento del preventivo e alla rendicontazione finanziaria.

Ai sensi della lettera d, la convenzione può disciplinare il termine di disdetta. Ciò consente di definire in modo più dettagliato le modalità di denuncia della convenzione, nella misura in cui non siano già previste dall’articolo 13.

Ai sensi della lettera e, la convenzione può disciplinare la procedura in caso di controversie. Ciò ha lo scopo di garantire che le divergenze di opinione tra gli enti pubblici coinvolti possano essere trattate secondo una procedura prestabilita.

Articolo 5 Organi

L’articolo 5 definisce gli organi dell’ente di diritto pubblico. Esso è composto da un’assemblea, da un comitato, da una segreteria e da un ufficio di revisione.

L’assemblea è l’organo supremo dell’ente responsabile. Il comitato è l’organo direttivo e svolge i compiti centrali di gestione e vigilanza. La segreteria è responsabile dell’esercizio della piattaforma e svolge i compiti operativi. L’ufficio di revisione verifica la contabilità dell’ente responsabile.

I compiti e le competenze dei singoli organi sono disciplinati in modo più dettagliato nelle disposizioni seguenti.

Articolo 6 Assemblea

L’articolo 6 disciplina la composizione, i compiti e la presa di decisioni dell’assemblea. In essa sono rappresentati la Confederazione e tutti i Cantoni parti alla convenzione. Ciò garantisce che gli enti pubblici che partecipano all’ente possano intervenire sulle questioni fondamentali.

Il capoverso 1 stabilisce che l’assemblea è l’organo supremo dell’ente responsabile.

Il capoverso 2 disciplina la composizione dell’assemblea. La Confederazione designa due rappresentanti. Anche ciascun Cantone parte alla convenzione designa due rappresentanti. In tal modo si garantisce la partecipazione istituzionale di tutti gli enti pubblici interessati.

Il capoverso 3 elenca le attribuzioni intrasmissibili dell’assemblea. Essa può in particolare eleggere e destituire le funzioni e gli organi centrali, approvare gli obiettivi strategici e il conto annuale, deliberare il discarico ai membri del comitato nonché adottare il regolamento interno. L’assemblea può inoltre deliberare sulle modifiche o sull’abrogazione della convenzione e sulla procedura da seguire in caso di denuncia dei membri nonché fissare l’ammontare di eventuali emolumenti. Tali attribuzioni riguardano la direzione, l’organizzazione e il controllo dell’ente responsabile e pertanto non è possibile delegarli ad altri organi.

Il capoverso 4 prevede che i rappresentanti della Confederazione non abbiano diritto di voto nell’elezione dei rappresentanti dei Cantoni nel comitato. Ciò garantisce che i Cantoni possano determinare autonomamente la propria rappresentanza nel comitato.

Il capoverso 5 disciplina l’elezione dei rappresentanti della Confederazione. Questi vengono eletti dal Consiglio federale. Il DEFR e il DFI sottopongono ciascuno al Consiglio federale una lista di candidati. In questo modo si garantisce un legame sul piano tecnico tra i rappresentanti della Confederazione con la filiera agroalimentare, nonché con i settori di esecuzione interessati.