Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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Nel caso delle misure di solidarietà volte a gestire i volumi, non sarà più necessario fornire la complessa prova che uno squilibrio tra offerta e domanda è imputabile a problemi strutturali affinché il Consiglio federale possa estenderle ai non membri (art. 9 cpv. 3 LAgr).

La CET-N ha approvato tre proposte ciascuna con 18 voti a favore e 5 contrari e una con 17 voti a favore e 6 contrari. Una minoranza, pur essendo favorevole al miglioramento della trasparenza del mercato e al rafforzamento della posizione negoziale dell’agricoltura, respinge le misure supplementari poiché, a suo avviso, comportano il rischio di un ritorno a una politica agricola basata su prezzi garantiti e a copertura dei costi. Ciò avverrebbe in particolare se l’aggiunta all’articolo 8a (considerazione dei costi di produzione) fosse collegata materialmente al nuovo articolo 8b (calcolo dei costi di produzione da parte della Confederazione) oppure se, sulla base dell’adeguamento dell’articolo 9, un’organizzazione di categoria o un’organizzazione dei produttori optasse per una gestione dei volumi paragonabile al contingentamento lattiero e il Consiglio federale la estendesse ai non membri. Inoltre, alcune modifiche non sono coerenti con le proposte del Consiglio federale nell’ambito della PA30+. Ad esempio, l’aggiunta all’articolo 27 capoverso 2 LAgr relativa ai prezzi indicativi è ridondante rispetto alla proposta di modifica del Consiglio federale concernente l’articolo 8a LAgr relativa alla notifica dei prezzi indicativi a un organismo neutrale.

Ripercussioni

Attuando queste proposte si crea maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi, poiché in futuro la Confederazione (Agroscope) calcolerà e indicherà i costi di produzione (costo pieno) non soltanto a livello di rami d’attività, bensì anche a livello dei singoli prodotti. Le organizzazioni dei produttori potrebbero utilizzare questi dati nelle trattative sui prezzi con gli acquirenti, il che rafforzerebbe presumibilmente la loro posizione negoziale. Tuttavia, attualmente non sono disponibili i costi effettivi a livello dei singoli prodotti agricoli nei vari settori. Di conseguenza, per il calcolo del costo pieno in futuro dovrebbero essere rilevati ulteriori dati (p.es. sui volumi di produzione e sui costi salariali, suddivisi per prodotto). Resta tuttavia da stabilire in che modo questa rilevazione di dati verrebbe concretamente definita; potrebbe ad esempio basarsi su un numero limitato di aziende di riferimento o modello. A seconda del modo in cui sarà definita, la rilevazione potrebbe comportare un dispendio amministrativo e in termini di risorse di personale aggiuntivo più o meno grande per le aziende interessate e per la Confederazione ed eventualmente un obbligo di fornire i dati per le aziende. L’istituzione di un gruppo di accompagnamento per l’osservazione del mercato comporta inoltre un onere iniziale per l’UFAG e un onere aggiuntivo ricorrente sia per l’UFAG sia per tutti i membri. La disposizione secondo cui i prezzi dei prodotti alimentari non possono essere inferiori ai costi di produzione agricoli sostiene in modo puntuale i prezzi alla produzione, ma comporta anche un intervento nella libertà economica del commercio al dettaglio. Se, in caso di squilibrio di mercato, la Confederazione potrà estendere le misure di solidarietà adottate dalle categorie a tutti gli attori del mercato anche quando tale squilibrio è di natura strutturale, molto probabilmente dovrà nuovamente intervenire più spesso sui mercati.

Costituzionalità

Le presenti proposte sono in linea di principio compatibili con gli articoli 104 e 104a Cost. che attribuiscono alla Confederazione ampi poteri e compiti nella definizione dei provvedimenti di politica agricola. Il divieto di vendere prodotti alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione e la possibilità di conferire obbligatorietà generale alle misure volte a contrastare gli squilibri di mercato, anche in caso di squilibri di natura strutturale, limitano in modo significativo la libertà economica (art. 27 Cost.)

Nel quadro della consultazione si prega di esprimere un parere separato sulle proposte della CET-N.

3.1.2.4 Supplementi per il latte

Normativa vigente e necessità di intervento

In virtù degli articoli 38−40 LAgr la Confederazione versa supplementi per il latte ai produttori. Si distingue tra supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 38 LAgr), supplemento per il foraggiamento senza insilati (art. 39 LAgr) e supplemento per il latte commerciale (art. 40 LAgr). I supplementi