Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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mais da silo e mais verde. Al fine di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento, va aumentata la quota di superficie coltiva messa a CVAU.
Le CVAU affermatesi in quanto tali, come cereali panificabili, semi oleosi, barbabietola da zucchero o patate, sono sostenute attraverso la protezione doganale e, in caso questa sia insufficiente, anche tramite contributi specifici per singole colture o il supplemento per i cereali. Quelle di nicchia, come le leguminose a granelli o la quinoa, presentano invece per lo più un basso livello di protezione doganale notificato all’OMC. In alcuni casi i prodotti trasformati godono di scarsa protezione, motivo per cui un aumento della protezione doganale sulle materie prime non comporterebbe un rafforzamento della catena del valore. Per aumentare la protezione doganale al di sopra del massimo concordato negli accordi multilaterali o bilaterali sarebbero necessari negoziati di deconsolidamento, che comporterebbero concessioni in materia di accesso al mercato per altri prodotti. Si tratta quindi di promuovere un maggiore utilizzo della superficie coltiva per le CVAU, a integrazione del sostegno esistente e del valore aggiunto realizzabile sul mercato grazie alla provenienza svizzera, attraverso provvedimenti iscritti nel preventivo.
Nuova normativa proposta
Si punta a migliorare in modo selettivo la redditività della coltivazione di CVAU che presentano un potenziale significativo in termini di produzione e smercio in Svizzera. In virtù del vigente articolo 54 LAgr, viene aumentato il contributo per singole colture per i sei generi botanici di leguminose a granelli, inclusa la soia commestibile, menzionati all’articolo 1 dell’ordinanza sui contributi per singole colture. Vengono introdotti contributi per singole colture per grano duro, orzo, avena, mais nonché grano saraceno, quinoa e amaranto destinati all’alimentazione umana. Al fine di privilegiare l’utilizzo della superficie coltiva per le CVAU, i contributi per singole colture per le colture foraggere sono ridotti del 50 per cento, eccezion fatta per la produzione di sementi.
➔ Nessuna modifica della LAgr
3.1.3 Pagamenti diretti (Titolo 3 LAgr)
I pagamenti diretti sono tesi a indennizzare le prestazioni d’interesse generale per la cura e la preservazione dell’apertura del paesaggio, la sicurezza dell’approvvigionamento, la salvaguardia delle basi vitali naturali nonché il benessere degli animali. In quest’ottica vengono versati contributi per il paesaggio rurale, la sicurezza dell’approvvigionamento, la biodiversità e i sistemi di produzione, un CBRQP, nonché un contributo di transizione. Il presupposto per ricevere i pagamenti diretti è fornire la PER e soddisfare determinate condizioni generali (fig. 6). I pilastri fondamentali dell’attuale sistema dei pagamenti diretti restano invariati. Vengono mantenuti i tipi di contributi ad eccezione di quello di transizione. Così facendo il Consiglio federale garantisce continuità. Rispetto ad oggi, tuttavia, saranno disponibili meno risorse finanziarie per i pagamenti diretti (cfr. n. 5.4.4).