Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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esigenze relative alla formazione devono essere adempiute e il limite d’età rispettato da tutte le persone fisiche all’interno della SA o della Sagl «contadina» che rivestono una funzione dirigenziale (consiglio di amministrazione, direttore, amministratore). Tutte le persone giuridiche che gestiscono un’azienda d’estivazione hanno invece pieno diritto ai contributi.

Per dar seguito all’interpellanza 18.3486 Streiff-Feller il Consiglio federale ha commissionato un’analisi tesa a chiarire gli aspetti giuridici legati alla promozione delle «aziende contadine che coltivano il suolo» ai sensi dell’articolo 104 capoverso 2 Cost. mediante pagamenti diretti. Nel 2019 due perizie indipendenti22 sono giunte alla conclusione che il termine «azienda contadina che coltiva il suolo» costituisce un concetto guida nella Cost., che lascia al legislatore un margine di manovra per definire le esigenze che le persone giuridiche devono adempiere onde poter essere considerate aziende contadine.

L'orientamento dei pagamenti diretti alla fornitura di prestazioni d’interesse generale specifiche è stato notevolmente rafforzato con la PA14–17 e con l'attuazione dell'Iv.Pa. 19.475, ad esempio attraverso l'introduzione e l'estensione dei CSP. Le prestazioni perseguite con tali contributi possono essere fornite, in linea di principio, indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda. Le aziende agricole sono inoltre sostenute da tempo, indipendentemente dalla forma giuridica, attraverso ulteriori strumenti di promozione della Confederazione (p.es. supplementi per il latte trasformato in formaggio, supplementi per il foraggiamento senza insilati, aiuti agli investimenti e contributi per singole colture).

Il Consiglio federale ha già approvato, nel messaggio relativo alla PA22+, una proposta volta ad ampliare il diritto ai contributi delle persone giuridiche. Tale proposta non è stata discussa dal Parlamento. Si prospetta una riduzione puntuale delle esigenze poste alle persone giuridiche che gestiscono un’azienda annuale e vogliono ricevere pagamenti diretti.

Nuova normativa proposta

Come principio generale, nella LAgr viene inserito il diritto ai contributi per le persone fisiche e giuridiche che gestiscono un’azienda agricola. La disposizione vigente, secondo cui i contributi sono versati solo alle aziende contadine che coltivano il suolo, rimane invariata. Il legislatore stabilisce nella LAgr quali aziende gestite tutto l’anno sono considerate «non contadine» e non hanno quindi diritto ai contributi. Si tratta segnatamente delle aziende gestite da Comuni, Cantoni e dalla Confederazione nonché delle aziende che detengono un numero di animali superiore agli effettivi massimi di cui all’articolo 46 LAgr. Sono considerate «non contadine» anche le aziende gestite da persone giuridiche le cui azioni, quote sociali o capitale sociale nonché i diritti di voto sono di proprietà, in tutto o in parte, di altre persone giuridiche, le cosiddette holding. Quest’ultima distinzione di principio delle aziende non contadine relativamente alle persone giuridiche è in linea con quella prevista dalla LDFR secondo il messaggio concernente la modifica del diritto fondiario rurale (FF 2025 3136).

La cerchia delle persone giuridiche aventi diritto ai contributi e quindi considerate contadine ai sensi della LAgr è tuttavia più ampia rispetto a quanto previsto dal diritto fondiario rurale. Il motivo è che la LAgr, basandosi sull’articolo 104 capoverso 3 lettera f Cost., pone l’accento sul consolidamento della proprietà fondiaria rurale e sull’acquisto di fondi agricoli destinati alla coltivazione diretta. Nel settore dei pagamenti diretti, invece, il fulcro è un adeguato indennizzo delle prestazioni fornite. Nel quadro della LAgr è necessaria una ponderazione tra il concetto di «azienda contadina» e le prestazioni d’interesse generale fornite. È il caso, ad esempio, anche di fondazioni, cooperative e associazioni che già molti anni fa avevano acquistato o affittato aziende agricole e ora le gestiscono per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e forniscono così le prestazioni d’interesse generale richieste. Pertanto, anche questi enti rientrano, a determinate condizioni, nella cerchia delle persone giuridiche aventi diritto ai contributi.

Il Consiglio federale continuerà a stabilire, ai sensi dell’articolo 70 capoverso 3 lettera b LAgr, i valori e le esigenze in base ai quali le aziende gestite da persone giuridiche sono considerate contadine e quindi aventi diritto ai contributi. Prevede di estendere, nell’ambito dell’OPD, l’attuale cerchia delle persone giuridiche aventi diritto ai pagamenti diretti a fondazioni, cooperative e associazioni, nonché di ridurre le esigenze poste alle SA e alle Sagl.

22 Le perizie degli esperti possono essere acquisite presso l’UFAG su richiesta.