Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 88Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel quadro di un altro studio di fattibilità verrà verificata la fattibilità sul piano tecnico e l’impatto economico di un sistema di tracciamento satellitare completamente automatizzato «Durata delle uscite nella corte e al pascolo» per i ruminanti (principalmente bovini).
Nell'ambito di un'analisi si vaglierà se gli obiettivi di efficacia (impatto sul clima) possano essere raggiunti in modo più efficace utilizzando l’indicatore «Produttività giornaliera» (produzione giornaliera, con particolare attenzione alle vacche da latte) piuttosto che l'attuale indicatore «Durata di utilizzo prolungata». Si tratta inoltre di esaminare a quali condizioni (restrizioni / limiti massimi (di produzione) ecc.) sia possibile ottenere una maggiore efficacia.
➔ Numero 3.1.3.5
Articolo 77
Il contributo di transizione viene abolito.
➔ Numero 3.1.3.3
Articolo 87a capoverso 1 frase introduttiva e lettera d numero 1a
Il nuovo numero 1a prevede la promozione delle tecnologie utilizzate a livello interaziendale, che contribuiscono a promuovere una produzione agricola particolarmente rispettosa dell’ambiente. D’ora in poi potranno beneficiare di contributi le organizzazioni dei produttori su base condiviso e le piccole imprese a carattere agricolo, come i contoterzisti o le associazioni per l’uso collettivo di macchinari se svolgono lavori per conto di un’azienda agricola. In questo modo si tiene conto dell’evoluzione tecnologica e della necessità di metodi di produzione più efficienti e rispettosi dell’ambiente. Il sostegno è limitato alle tecnologie pronte per il mercato ma ancora poco diffuse e viene concesso se si dimostrano gli effetti concreti sull’ambiente.
Poiché la Confederazione sostiene i miglioramenti strutturali nel quadro dei crediti autorizzati (art. 93 cpv. 1), la frase introduttiva viene adeguata di conseguenza.
➔ Numeri 3.1.4.3 e 3.1.4.4
Articolo 88 capoverso 2 lettere a e c
La disposizione al capoverso 2 lettera a concretizza le condizioni per il sostegno a favore di provvedimenti collettivi. Come finora, si precisa che le aziende interessate devono adempiere le esigenze minime relative alle dimensioni dell’azienda ai sensi dell’articolo 89. Allo stesso tempo, il rimando all’articolo 89 capoverso 2 garantisce la possibilità di prevedere eccezioni, segnatamente per le zone di montagna strutturalmente svantaggiate.
Finora, ai sensi dell’articolo 88 capoverso 2 lettera c, potevano beneficiare di un sostegno solo le piccole aziende artigianali del primo livello di trasformazione. D’ora in poi ne avranno diritto anche i contoterzisti agricoli per l'acquisto di macchinari, a condizione che possa essere dimostrato che il nuovo macchinario contribuisce a una produzione agricola rispettosa dell'ambiente, in particolare che consente di ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari e che viene utilizzato a livello interaziendale sfruttandolo al massimo (art. 87a cpv. 1 n. 1a). La cifra d’affari dei contoterzisti agricoli in questione deve provenire in misura prevalente dalla prestazione di servizi a favore di aziende agricole. Esistono oltre 900 contoterzisti agricoli attivi51. Di questi circa il 26 per cento è costituito da imprese individuali. La stragrande maggioranza gestisce contemporaneamente un’azienda agricola e può già beneficiare di contributi nell’ambito dei miglioramenti strutturali destinati all’acquisto di macchinari e veicoli volti a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente, a condizione che il macchinario venga utilizzato prevalentemente nella propria azienda.
➔ Numeri 3.1.4.1 e 3.1.4.3
Articolo 89 capoverso 1 lettere a ed f
Il presente articolo stabilisce le dimensioni minime dell’azienda per provvedimenti individuali nell’ambito dei miglioramenti strutturali. Viene introdotta una differenziazione tra la zona di pianura (min. 1,5 USM)
51 https://business-monitor.ch/de/cp/landwirtschaftsfirmen/schweiz