Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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e le zone di montagna e quella collinare (min. 1,0 USM). Si tiene conto così dell’obiettivo di concentrare in modo mirato le risorse disponibili sulle aziende economicamente sostenibili e in grado di svilupparsi. Tale differenziazione tiene conto delle diverse condizioni strutturali delle regioni di pianura e di montagna.

Al capoverso 1 lettera f con il rimando all’articolo 70a capoversi 1 lettera h e 3 lettera bbissi garantisce che per i miglioramenti strutturali si applichino le stesse esigenze relative alla formazione vigenti per i pagamenti diretti. La nuova disposizione entrerà in vigore nel 2033 in analogia ai pagamenti diretti.

➔ Numero 3.1.4.1

Articolo 96

Il sostegno per l’acquisto in comune di nuove tecnologie da parte delle aziende agricole che svolgono lavori agricoli anche per conto di terzi (cosiddetti contoterzisti) avviene tramite la concessione di contributi ai sensi del presente articolo e di crediti di investimento ai sensi dell’articolo 107.

➔ Numero 3.1.4.3

Articolo 122

Per gli indicatori di sostenibilità sviluppati dagli attori del settore il Consiglio federale può sostenere finanziariamente lo sviluppo e la gestione di un servizio digitale tramite un accordo di prestazione. La gestione comprende anche la manutenzione e l’ulteriore sviluppo del servizio digitale. Il sostegno è concesso a condizione che gli indicatori definiti siano orientati agli obiettivi a lungo termine e che quindi consentano di misurarli. La Confederazione definisce le condizioni che il fornitore del servizio deve soddisfare, in particolare per quanto riguarda la portata del servizio digitale, il cofinanziamento e la governance. L’accordo di prestazione si basa sull’aggiudicazione conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli appalti pubblici.

➔ Numero 3.1.5.1

Articolo 136 capoverso 4bis

Attualmente si stanno valutando due approcci diversi per attuare la promozione.

Opzione 1: i Cantoni possono presentare all’UFAG una domanda di contributo per offerte di consulenza che adempiono le prescrizioni legali. In caso di valutazione positiva della domanda l’UFAG conclude con i singoli Cantoni una convenzione che regolamenta le prestazioni e le indennità.

Opzione 2: i capiazienda ricevono buoni consulenza come sostegno finanziario per avvalersi di offerte di consulenza indipendenti e professionali (sia cantonali che private). Le modalità di rilascio dei buoni sono disciplinate a livello di ordinanza.

Agridea riveste un ruolo centrale nell’ambito della formazione continua e dello sviluppo delle competenze degli addetti alla consulenza per i singoli ambiti tematici.

La Confederazione finanzia al massimo il 50 per cento dei costi di consulenza insorti, fino a concorrenza dell’importo massimo prestabilito. Le esigenze relative alla forma nonché al versamento e all’importo dei contributi sono stabilite dal Consiglio federale nell'ordinanza sulla consulenza agricola.

➔ Numero 3.1.5.2

Articolo 146

Per garantire l’equivalenza dell’OAlle con la normativa dell’UE in materia di allevamento sono necessarie norme relative al certificato di ascendenza. Il precedente articolo 146 conteneva disposizioni per l’importazione di animali. Con l’integrazione apportata, ora le disposizioni si applicano anche per la messa in commercio di animali colmando la lacuna data dalla mancanza di una base legale pertinente nella LAgr.

➔ Numero 3.1.5.3