Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo

➔ Numero 3.1.7.1

Articolo 165g capoversi 1 lettere a, b ed f nonché 2

Il vigente articolo 165g relativo alle disposizioni di esecuzione mantiene la sua struttura di base. Vengono tuttavia apportati alcuni adeguamenti puntuali e viene aggiunto un nuovo capoverso 2. In tal modo, la norma di delega vigente viene adattata all’evoluzione del trattamento dei dati e all’impiego di ulteriori mezzi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (mezzi TIC), nonché dei servizi ad essi correlati.

Al capoverso 1 lettera a si fa ora riferimento in generale alla forma e ai termini per il trattamento dei dati, optando per una formulazione più generica e conforme alla legislazione sulla protezione dei dati. Il termine «trattamento dei dati» comprende tutte le attività relative alla gestione dei dati, dalla raccolta all’utilizzo (p.es. per l’adempimento di compiti di monitoraggio) e alla comunicazione (p.es. per la pubblicazione dei volumi di produzione). La competenza normativa del Consiglio federale non si limita quindi alle singole fasi del trattamento, ma deve comprendere l’insieme delle disposizioni relative al trattamento dei dati rilevanti per l’adempimento dei compiti.

Alla lettera b l’attuale formulazione «la struttura e il catalogo dei dati» è sostituita da «la struttura nonché i dati e il loro utilizzo», eliminando così il termine «catalogo dei dati» che nel presente contesto risulta troppo restrittivo e ambiguo. La nuova formulazione chiarisce che il Consiglio federale disciplina in modo più dettagliato, a livello di ordinanza, non solo la struttura e i dati interessati, ma anche il loro utilizzo. Da ciò non deriva alcuna competenza autonoma o più ampia in materia di trattamento dei dati. Il trattamento e l’utilizzo dei dati sono ammessi solo nella misura in cui sussistano le basi legali necessarie (p.es. nel settore dell’osservazione del mercato ai sensi dell’art. 27 LAgr, dei dati sul latte ai sensi dell’art. 43 LAgr o dei dati sul traffico di animali ai sensi dell’art. 165gbisLAgr e dell’art. 7a della legge sulle epizoozie (LFE), nonché delle relative ordinanze di esecuzione). All’interno di questo quadro normativo, tuttavia, deve essere garantita la possibilità di mettere a disposizione i dati anche al di là dei singoli sistemi e di utilizzarli in processi supportati digitalmente, al fine di semplificare le procedure.

Alla lettera f si fa riferimento in generale alla collaborazione con autorità e terzi anziché alla collaborazione con i Cantoni come nel testo vigente in considerazione del fatto che, nella filiera agroalimentare, l’adempimento dei compiti, a seconda della loro specificità, può coinvolgere, oltre ai Cantoni, altre autorità, terzi incaricati di compiti esecutivi o altri servizi interessati. Tale estensione non giustifica nuovi diritti di accesso che continuano a presupporre un’adeguata base legale e, se necessario, devono essere disciplinati separatamente.

In virtù del nuovo capoverso 2, il Consiglio federale può prevedere ulteriori mezzi TIC e servizi connessi per l’adempimento dei compiti previsti dalla LAgr, oltre ai sistemi d’informazione esistenti di cui agli articoli 165c–165fbis. Disciplina le funzioni di questi mezzi TIC e servizi secondo le prescrizioni del capoverso 1. Ciò garantisce che anche le nuove soluzioni tecniche e le funzioni ad esse correlate possano essere sostenute da una solida base legale e, in particolare, che possano essere concretizzate a livello di ordinanza per quanto riguarda il trattamento dei dati, l'utilizzo, le responsabilità, i diritti di accesso, la protezione e la sicurezza dei dati, la collaborazione, nonché la conservazione, la distruzione nonché l’archiviazione dei dati.

➔ Numero 3.1.7.2

Articolo 165gbiscapoversi 1bise 1ter

Il capoverso 1 viene integrato per dar seguito alla mozione 21.3896 Dettling. Con questa integrazione la possibilità da parte delle persone autorizzate (precedentemente: detentori di animali) di consultare e scaricare i dati relativi al peso alla macellazione e ai risultati della classificazione neutrale della qualità viene disciplinata a livello di ordinanza. La facoltà di vedere le informazioni pertinenti è data esclusivamente a tutti i detentori che figurano nella storia dell’animale.

Ciò aumenta la trasparenza lungo la catena del valore senza violare la protezione dei dati. La trasparenza è particolarmente importante per il mercato della carne, essendo un mercato strutturalmente asimmetrico. Infatti, a un numero elevato di detentori di animali si contrappone un numero notevolmente più basso di commercianti di bestiame e un numero ancor più esiguo di macelli. La maggiore disponibilità di informazioni contribuisce in maniera sostanziale alla promozione delle pratiche leali su