Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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Articolo 149 capoverso 2
In virtù del nuovo capoverso 2, l’UFAG può sviluppare una piattaforma per il monitoraggio delle opzioni di protezione delle colture che includono misure preventive (p.es. avvicendamento delle colture o varietà resistenti), strumenti decisionali e misure di lotta diretta di tipo biologico, meccanico o chimico. Le informazioni raccolte consentono di identificare le lacune nella protezione delle diverse colture e di anticipare le conseguenze di nuove lacune legate, ad esempio, al rischio di sviluppo di resistenze, alla comparsa di nuovi organismi nocivi o al ritiro di un principio attivo.
➔ Numero 3.1.6.1
Articoli 153 lettera d e 153a capoverso 4
Al Consiglio federale viene espressamente attribuita la competenza di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a nuovi fitofagi e alle malattie dei vegetali rilevanti, ai sensi degli articoli 153 e 153a. A tal fine, può ad esempio organizzare campagne d’informazione.
L’informazione e la sensibilizzazione da parte della Confederazione riguardano due gruppi di nuovi organismi nocivi rilevanti.
- Organismi nocivi particolarmente pericolosi per i vegetali ai sensi dell’articolo 153 LAgr che sono regolamentati nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e secondo i criteri specifici delle norme fitosanitarie internazionali che ne derivano. Si tratta per lo più di fitofagi e malattie non ancora presenti o non ancora molto diffusi nel nostro Paese. A causa del loro elevato potenziale di danno, questi organismi devono essere tenuti sotto sorveglianza e combattuti anche a livello transfrontaliero.
- Organismi nocivi pericolosi per i vegetali ai sensi dell’articolo 153a LAgr che non sono regolamentati come organismi nocivi particolarmente pericolosi nell’ambito dell’IPPC ma per i quali è tuttavia opportuno o necessario un coordinamento a livello nazionale. Questi organismi sono già presenti (diffusamente) in Svizzera. I provvedimenti per combatterli si applicano soltanto a livello nazionale e non riguardano il traffico merci internazionale.
➔ Numero 3.1.6.2
Articolo 156 capoverso 1
In futuro, in caso di danni, sarà possibile versare indennità di equità alle aziende che li hanno subiti, indipendentemente dal fatto che le merci siano state distrutte o abbiano perso valore. I danni che potrebbero verificarsi a seguito di provvedimenti di sorveglianza ai sensi dell’articolo 153 lettera a vengono esclusi esplicitamente. Il principio di equità, in questo contesto, significa che nel singolo caso si cerca una soluzione adeguata, equa e proporzionata, che tenga conto delle circostanze dell’azienda in questione. Viene corrisposta un’indennità solo in caso di danni significativi, in particolare se questi hanno ripercussioni economiche per l’azienda. Lo Stato risarcisce solo la parte del danno che non è oggettivamente ragionevole addossare all’azienda che lo ha subito. Non è prevista una copertura totale dei costi da parte dello Stato. Costi quali perdite del raccolto o interruzioni dell'attività rientrano in linea di principio nel rischio imprenditoriale delle aziende agricole e dell’ortoflorovivaismo. Come criteri per la valutazione e la determinazione dell'importo dell'indennità, secondo la prassi corrente vengono applicati soprattutto l'entità del danno, le conseguenze economiche per l'azienda, l'assicurabilità del danno, l'esistenza di altri diritti di responsabilità civile o di assicurazione nonché la possibilità di prevenzione o riduzione del danno da parte dell’azienda.
➔ Numero 3.1.6.3
Articolo 165a capoversi 1 e 2 frase introduttiva
Con la revisione, la competenza di emanare misure in situazioni di crisi che hanno un impatto trasversale viene trasferita dall'UFAG al Consiglio federale. Tali situazioni interessano regolarmente diversi settori politici e richiedono decisioni di portata nazionale. L'adeguamento garantisce che le misure strategicamente importanti vengano adottate a livello governativo, mentre i compiti operativi rimangono in seno all'Amministrazione.