Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine

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questo mercato. Entrambi gli elementi sono fondamentali per una formazione dei prezzi trasparente e chiara, che costituisce la base per una produzione adeguata e uno smercio efficiente dei prodotti agricoli. In virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LAgr, la Confederazione opera affinché la produzione agricola contribuisca a garantire l’approvvigionamento della popolazione. La disponibilità di strumenti affidabili che garantiscano la trasparenza ha un ruolo fondamentale a tal proposito. Infine, le statistiche sulla carne potranno basarsi su dati rilevati in base al diritto pubblico. Questo crea basi decisionali solide nell’interesse pubblico.

➔ Numero 3.1.2.5

Articolo 169 capoversi 1 frase introduttiva e 1bis

Capoverso 1 frase introduttiva: la modifica concerne soltanto il testo tedesco. Il termine «Wide-

rhandlung», improntato sul diritto penale, viene sostituito con «Verstoss» per sottolineare il carattere amministrativo dell’articolo 169.

Capoverso 1bis: per le violazioni del nuovo articolo 38a (prezzo di riferimento per il latte vaccino trasformato in formaggio) nonché delle ordinanze e delle decisioni che si basano su di esso può essere addebitato un importo diverso da quello di cui al vigente articolo 169 capoverso 1 lettera h. Si tratta di un importo flessibile che può ammontare al massimo al 10 per cento della cifra d’affari media realizzata in Svizzera dall’azienda negli ultimi tre esercizi. Un importo separato per il settore lattiero è giustificato dal fatto che le imprese a cui potenzialmente va addebitato non sono in primo luogo aziende agricole (ossia commercianti diretti), bensì caseifici artigianali e valorizzatori del latte industriali. La possibilità di impostare in modo flessibile e adeguato la misura amministrativa ne garantisce la proporzionalità nei singoli casi di violazione delle disposizioni sul nuovo prezzo di riferimento per il latte trasformato in formaggio. Gli interessati sono soggetti all’obbligo di informare sulla propria cifra d’affari ai sensi dell’articolo 183 LAgr. Chi si rifiuta di comunicare queste informazioni per lo scopo succitato è sanzionato con una multa ai sensi dell’articolo 173 capoverso 1 lettera o LAgr. Non è prevista l’applicazione cumulativa con le altre disposizioni dell’articolo 169 capoverso 1 per ragioni legate alla proporzionalità e per escludere doppie sanzioni.

➔ Numero 3.1.2.4

Articolo 170 capoverso 2bis

Il rispetto della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio viene ora aggiunto tra le condizioni per l’ottenimento di pagamenti diretti di cui all’articolo 70a capoverso 1 lettera c. Detta legislazione viene quindi menzionata anche nel presente articolo per poter eventualmente applicare riduzioni dei pagamenti diretti in caso di violazioni in questo ambito.

➔ Numero 3.1.3.1

Articolo 178 capoverso 5

Con il capoverso 5 il flusso dei dati viene adeguato al processo effettivo della gestione georeferenziata dei dati dei Cantoni nonché tra Cantoni e Confederazione. Dalla registrazione centralizzata prevista nel quadro della PA14−17 si passa alla registrazione decentralizzata dei dati nei Cantoni che li utilizzano, oltre agli altri dati necessari, nel quadro dei propri compiti di esecuzione come base di calcolo dei pagamenti diretti. I dati aziendali registrati (superfici e relativo utilizzo, altri dati territoriali e oggetti necessari) vengono trasferiti dai Cantoni sulla piattaforma per lo scambio di geodati. Da qui i dati possono essere consultati a seconda dei diritti di accesso.

➔ Numero 3.1.7.2

Articolo 187f

Per i gestori che hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2032 le esigenze relative alla formazione sono considerate adempiute. Non devono adempiere quelle nuove, più rigide.

➔ Numero 3.1.3.1