Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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III capoverso 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore
La soglia di entrata USM più elevata e le esigenze relative alla formazione più rigorose, che saranno ora disciplinate a livello di legge, entreranno in vigore solo a partire dal 2033. Fino a quel momento continueranno a essere applicati i valori e le esigenze finora stabiliti dal Consiglio federale.
Legge federale del 4 ottobre 198552 sull’affitto agricolo (LAAgr)
Articolo 45a Richiesta di restituzione dei fitti pagati in eccesso
La presente disposizione tutela gli affittuari in caso di pagamento di fitti in eccesso. Non è ammesso rinunciare in anticipo ai diritti derivanti dal fitto pagato in eccesso. Tali diritti non si prescrivono per tutta la durata del contratto d’affitto e possono essere fatti valere anche dopo la fine del contratto d’affitto a condizione che si proceda per iscritto entro un mese dalla fine del contratto. Le convenzioni che prevedono una rinuncia a tali diritti sono nulle a meno che non siano state espressamente stabilite per iscritto dopo la fine del contratto d’affitto e l’affittuario sia stato preventivamente informato delle conseguenze legali. Questa norma rafforza la posizione legale dell’affittuario e assicura l’applicazione del fitto limitato dal diritto pubblico.
La restituzione dei fitti può avvenire per via civile o tramite un accordo amichevole. È volontaria e non obbligatoria, in particolare per i contratti pluriennali e consensuali. Poiché i procedimenti in materia di diritto sull’affitto non sono gratuiti è improbabile che le controversie di lieve entità vengano sistematicamente portate in tribunale.
La normativa rispetta il principio di tutela dell’articolo 341 CO. Rafforza la posizione dell’affittuario,
strutturalmente più debole rispetto al locatore, soprattutto alla luce della scarsità di terreni da affittare e della domanda per lo più superiore all'offerta.
➔ Numero 3.1.8.3
Articolo 60c Disposizione transitoria relativa alla modifica del …
La presente disposizione transitoria precisa che il nuovo articolo 45a LAAgr si applica solo ai contratti di affitto stipulati dopo l’entrata in vigore della modifica. Per i contratti di affitto già in essere continua ad applicarsi il diritto anteriore. In questo modo si tiene conto del principio della tutela della fiducia e si crea una chiara distinzione tra il nuovo diritto e quello anteriore.
➔ Numero 3.1.8.3
Legge federale del 30 settembre 202253 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)
Articolo 4 capoverso 1 lettera d
Alla lettera d vengono introdotti i valori indicativi per il settore dell’agricoltura che vanno ad aggiungersi a quelli dell’edilizia, dei trasporti e dell’industria (lett. a−c). Questi valori indicano in quale misura le emissioni di GES dell’agricoltura vanno ridotte rispetto al 1990 entro il 2040 e il 2050. Servono da riferimento per il settore e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione della Svizzera di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 3 LOCli.
➔ Numero 3.1.8.1