Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
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Legge del 20 giugno 201454 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr)
Articolo 13a
Per le dichiarazioni, ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari, degli alimenti di origine animale ottenuti con metodi di produzione dolorosi senza ricorso all’anestesia viene creata una base legale che introduce l’onere della prova per chi li immette in commercio, in sostituzione dell’autocontrollo.
Pertanto, l’onere della prova relativo a tale dichiarazione non spetta, come di consueto, all’autorità (il cosiddetto principio inquisitorio), bensì a chi immette in commercio il prodotto.
➔ Numero 3.1.8.2
4.2 Legge federale concernente la piattaforma per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Scopo e oggetto
L’articolo 1 descrive lo scopo e l’oggetto della legge. Essa mette a disposizione una piattaforma per lo scambio di dati per la filiera agroalimentare svizzera che consente la trasmissione elettronica sicura e semplice dei dati tra gli attori interessati, segnatamente tra autorità, tra autorità e privati, nonché tra privati.
Il capoverso 1 sottolinea che la piattaforma non si limita allo scambio di dati tra autorità. La filiera agroalimentare è caratterizzata da una moltitudine di flussi di dati che si generano sia nell’ambito dell’esecuzione che lungo tutta la catena del valore. Il pieno potenziale della piattaforma può quindi essere sfruttato solo se è possibile trasmettere dati anche ad attori privati e tra attori privati. Ciò è particolarmente importante poiché, nella pratica, i dati sono spesso disponibili presso attori e in sistemi diversi.
La piattaforma non crea una nuova banca dati centrale né genera diritti materiali autonomi di accesso a dati specialistici o aziendali. Fornisce piuttosto un canale di trasmissione sicuro, standardizzato e tracciabile. La possibilità di trattare, comunicare o utilizzare i dati in singoli casi continua a dipendere dalle basi legali applicabili nel diritto specifico o dal consenso della persona interessata.
Il capoverso 2 definisce l’oggetto della legge. La legge disciplina in particolare la costituzione di un ente di diritto pubblico responsabile della piattaforma, i suoi compiti, l’organizzazione e le competenze relative all’esercizio e all’ulteriore sviluppo della piattaforma, le sue funzioni, il finanziamento, nonché la cerchia di utenti e l’utilizzo. In tal modo vengono create le condizioni quadro essenziali affinché la piattaforma possa essere gestita in modo affidabile, trasparente e duraturo.
Articolo 2 Scambio di dati tra privati
I presupposti di cui all’articolo 2 si ispirano a modelli di regolamentazione esistenti nel diritto federale. Criteri analoghi si trovano in particolare nella legge sulle finanze della Confederazione (cfr. art. 41a cpv. 2), nella LAgr (cfr. art. 177b) e nella LMeCA (cfr. art. 11). In base a tali disposizioni, le prestazioni o i mezzi TIC destinati ad altri utilizzi sono previsti solo se sono strettamente correlati ai compiti principali, non ne pregiudicano l’adempimento e non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari da parte della Confederazione e dei Cantoni. L’articolo 2 estende questi principi all’utilizzo della piattaforma per lo scambio di dati tra privati.
Il compito principale della piattaforma consiste nello scambio di dati per l’adempimento di compiti e obblighi di diritto pubblico lungo la filiera agroalimentare. La piattaforma deve in particolare supportare lo scambio di dati necessario all’esecuzione di compiti di diritto pubblico. Tra questi rientrano, in particolare, i flussi di dati tra autorità nonché tra autorità e privati. Un esempio di scambio di dati tra autorità è la fornitura di dati dai sistemi di informazione cantonali all’UFAG tramite la piattaforma. In questo modo, ad esempio, i dati aziendali gestiti nei sistemi cantonali possono essere trasmessi tramite la piattaforma grazie a un’interfaccia standardizzata e resi accessibili all’UFAG per l’adempimento dei suoi compiti legali. A tal fine, rispetto a prima, i Cantoni necessitano solo di un’interfaccia con la piattaforma. Anche l’UFAG acquisisce i dati necessari tramite un numero inferiore di interfacce. Vi sono così meno
54 RS 817