Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
collegamenti diretti rispetto a quelli finora necessari tra i vari sistemi cantonali e quelli della Confederazione. Di conseguenza viene semplificato lo scambio di dati e ridotto il dispendio legato allo sviluppo, alla gestione e alla manutenzione delle interfacce. Esempi di scambio di dati tra autorità e privati si trovano nel processo «Mia condivisione dei dati agricoli» (MAF) per la cessione di dati provenienti da sistemi della Confederazione o nella possibilità di esportare dati da un FMIS, come ad esempio le colture registrate o i confini delle particelle modificati, verso un sistema cantonale. Lo scambio di dati tra privati non rappresenta invece il compito principale della piattaforma, bensì un vantaggio supplementare che può derivare dalla sua messa a disposizione.
Nella filiera agroalimentare vengono generati numerosi dati che possono essere rilevanti anche per gli attori privati lungo la catena del valore. Tra questi figurano, ad esempio, i dati relativi alla produzione, all’assicurazione della qualità, ai requisiti label, alla consulenza, alla trasformazione, al commercio o ai FMIS. È pertanto opportuno rendere la piattaforma utilizzabile, alle condizioni di cui all’articolo 2, anche per tali flussi di dati tra privati. L’utilizzo della piattaforma da parte di attori privati per lo scambio di dati tra privati è da considerarsi accessorio o complementare a un utilizzo principale di diritto pubblico.
L’utilizzo della piattaforma per lo scambio di dati tra privati rimane facoltativo. L’articolo 2 non introduce né l’obbligo di utilizzare la piattaforma né l’obbligo di scambiare dati tramite essa.
La cerchia di utenti non è limitata agli attori privati con sede o domicilio in Svizzera. Anche gli attori privati esteri possono utilizzare la piattaforma, a condizione che lo scambio di dati soddisfi i requisiti di cui all’articolo 2 e che sia rispettato il diritto applicabile.
Ai sensi della lettera a, può essere previsto lo scambio di dati tra privati tramite la piattaforma, se strettamente correlato a compiti di diritto pubblico lungo la filiera agroalimentare. In tal modo si garantisce che la piattaforma non venga aperta a qualsiasi tipo di scambio privato di dati. La stretta correlazione non va tuttavia intesa nel senso che sarebbero possibili solo flussi di dati nel contesto dell’immediata esecuzione delle funzioni amministrative. Al contrario, possono rientrare in tale ambito anche i flussi di dati tra attori privati, purché siano tematicamente inseriti nel contesto della filiera agroalimentare e presentino un nesso con gli interessi pubblici perseguiti dalla piattaforma. Poiché nella filiera agroalimentare un gran numero di dati è collegato a compiti di diritto pubblico, il campo di applicazione può risultare di conseguenza ampio. Spetta al comitato decidere la portata nel caso concreto nell’ambito delle condizioni di utilizzo (cfr. art. 7 cpv. 6 lett. d).
Ai sensi della lettera b, lo scambio di dati tra privati non deve pregiudicare lo scambio di dati tramite la piattaforma ai fini dell’adempimento di compiti e obblighi di diritto pubblico lungo la filiera agroalimentare. L’utilizzo della piattaforma da parte di attori privati non deve quindi, in particolare, comportare un’ostruzione, un ritardo o un’influenza negativa per motivi tecnici dell’esecuzione da parte delle autorità. La piattaforma deve poter adempiere in ogni momento in modo affidabile la sua funzione principale, ovvero il sostegno allo scambio di dati in relazione a compiti e obblighi di diritto pubblico.
Ai sensi della lettera c, lo scambio di dati tra privati non deve richiedere considerevoli risorse materiali e di personale supplementari da parte della Confederazione e dei Cantoni. Ciò garantisce che l’apertura della piattaforma allo scambio di dati privato non comporti un fabbisogno aggiuntivo considerevole di risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni che comprende, in particolare, costi aggiuntivi per l'esercizio, l’ulteriore sviluppo, l’assistenza, il supporto o gli accertamenti organizzativi.
Sezione 2: Ente responsabile della piattaforma
Articolo 3 Costituzione di un ente di diritto pubblico
L’articolo 3 disciplina la costituzione dell’ente di diritto pubblico come ente responsabile congiunto della Confederazione e dei Cantoni responsabile per la piattaforma. La piattaforma è quindi realizzata, gestita e sviluppata nell’ambito di una struttura istituzionale stabile. L’ente responsabile congiunto riveste particolare importanza per l’accettazione e la fiducia nella piattaforma.
La piattaforma consente la trasmissione dei dati non solo tra autorità, ma anche tra autorità e privati, nonché tra privati. Affinché la piattaforma venga utilizzata nella filiera agroalimentare, gli attori interessati devono poter contare sul fatto che l’esercizio, l’ulteriore sviluppo e l’utilizzo siano organizzati in