Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 19 pagine

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Cpv. 1 lett. b: è esplicitamente menzionato il diritto di accesso delle nuove segreterie specializzate e dei loro collaboratori. Benché questi ultimi facciano generalmente parte dell’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni, possono esserci altre forme di organizzazione, in particolare se più Cantoni istituiscono una segreteria specializzata comune. L’accesso dei collaboratori ai dati per adempiere i loro compiti deve in ogni caso essere garantito.

Cpv. 3: se, nell’ambito dell’articolo 33a capoverso 3, prestano aiuto ad altre segreterie specializzate, i collaboratori delle segreterie specializzate devono poter consultare i dati di altri Cantoni concernenti le domande di autorizzazione e le relative decisioni. Il capoverso 3 garantisce questa possibilità.

Cpv. 4: se conferisce incarichi a un altro servizio, ad esempio per l’adempimento dell’articolo 20b capoverso 3, l’USAV deve consentire a tale servizio di accedere ai dati del sistema d’informazione. Tali lavori possono essere molto importanti ai fini della trasparenza e/o nell’ambito della protezione degli animali. L’USAV deve determinare e gestire l’accesso ai dati.

Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 20c cpv. 1 lett. b e 3

Una minoranza chiede lo stralcio dell’articolo 33a concernente le segreterie specializzate. Questo comporterebbe, secondo il progetto preliminare, anche lo stralcio dell’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3. L’articolo 20c capoverso 1 lettera b rimarrebbe nella sua versione attuale, mentre il capoverso 3 sarebbe stralciato senza sostituzione e il capoverso 4 diventerebbe quindi il capoverso 3. Lo stralcio dell’articolo 33a comporterebbe inoltre lo stralcio dell’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn.

Titolo prima dell’art. 22

A seguito della modifica dell’articolo 22 (vedi più sotto), occorre adeguare il titolo prima dell’articolo 22, poiché l’articolo 22 PP-LPAn non riguarda più soltanto la ricerca in senso stretto.

Art. 22 cpv. 2–4

Con la modifica dell’articolo 22 vengono istituite o precisate le basi legali per promuovere le 3R.

Cpv. 2: poiché la nozione di 3R è definita nell’articolo 3, l’articolo 22 capoverso 2 può essere modificato di conseguenza e la descrizione delle 3R può essere sostituita con la nuova nozione. Nel primo periodo è stato integrato il termine «ricerca». Inoltre, il secondo periodo, che si riferisce principalmente alla R «refinement», è stato soppresso. La promozione deve riguardare in egual misura tutte e tre le R. Le modifiche al capoverso 2 (ricerca) e 3 (strutture, formazione; vedi più sotto) concretizzano le attività e il mandato attuali della Confederazione nel settore delle 3R, che oggi sono assunti in particolare dal 3RCC istituito nel 2018. Le misure elencate, vale a dire la