Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 19 pagine
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Cpv. 2: le segreterie specializzate devono garantire che la commissione per gli esperimenti sugli animali riceva domande complete e verificate preliminarmente per quanto riguarda l’indispensabilità dell’esperimento, in modo da alleggerirne il carico di lavoro e consentirle di concentrarsi sul suo compito principale (cfr. a tal proposito anche l’art. 34). Visto che riceve domande complete e già verificate per quanto riguarda l’indispensabilità dell’esperimento, la commissione dovrebbe essere in grado di esaminare le domande più rapidamente. Potrà in tal modo limitarsi essenzialmente alla ponderazione degli interessi, a tutto vantaggio dell’efficienza della procedura.
Cpv. 3: il capoverso 3 prevede che la segreteria specializzata provveda inoltre a garantire una prassi d’esecuzione uniforme, sia a livello cantonale che nazionale. A tal fine è necessario che le segreterie specializzate dei Cantoni si scambino informazioni. Una segreteria specializzata può avvalersi della collaborazione di un’altra segreteria specializzata per l’esame delle domande, al fine di garantire una prassi d’esecuzione uniforme e migliorare la qualità dell’esame sotto il profilo delle 3R. In questo modo le segreterie specializzate potranno promuovere in maniera significativa l’uniformità della prassi d’esecuzione e l’efficienza, mettendo a frutto le esperienze di altre segreterie specializzate.
A tal fine è inoltre ampliato l’articolo 20c relativo ai diritti di accesso al sistema d’informazione nell’ambito della sperimentazione animale (cfr. questo articolo).
Cpv. 4: al Consiglio federale è conferita la competenza di stabilire requisiti supplementari per le segreterie specializzate, ad esempio riguardo alla formazione o al termine di trattazione delle domande.
In sintesi, la menzione e la descrizione delle segreterie specializzate hanno i seguenti vantaggi:
– la verifica preliminare delle domande, che già si effettua, è precisata e la procedura di autorizzazione diventa più efficiente grazie alla ripartizione dei compiti tra la segreteria specializzata e la commissione per gli esperimenti sugli animali;
– la qualità delle domande è migliorata grazie alla verifica preliminare e la procedura di autorizzazione diventa di conseguenza più efficiente;
– l’uniformazione delle procedure di autorizzazione tra le segreterie specializzate promuove la qualità e l’efficienza dell’esame delle domande;
– i richiedenti trovano nelle segreterie specializzate interlocutori competenti: ne risultano semplificate e rafforzate la collaborazione e l’assistenza e la trattazione delle domande è più veloce;
– domande e procedure di autorizzazione di qualità promuovono l’attuazione delle 3R;
‒ le segreterie specializzate promuovono procedure di autorizzazione la cui durata consenta una pianificazione affidabile e tempestiva degli esperimenti.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)
Art. 33a