Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 19 pagine

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6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Secondo l’articolo 5a Cost., nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. La Confederazione deve assumere unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 43a cpv. 1 Cost.). L’esecuzione della LPAn spetta fondamentalmente ai Cantoni, se la legge non prevede altrimenti (art. 32 cpv. 2 LPAn). L’articolo 20b capoverso 3 PP-LAPn attribuisce ora all’USAV la competenza di valutare i dati del sistema d’informazione allo scopo di individuare sviluppi in materia di protezione degli animali nell’ambito della sperimentazione animale. Poiché la Confederazione è già competente per la gestione del sistema d’informazione, è logico che anche la valutazione spetti alla Confederazione, in particolare all’USAV. Né l’articolo 22b capoverso 3 PP-LPAn né l’articolo 22 PP-LPAn secondo la versione della maggioranza o della minoranza modificano in alcun modo la ripartizione fondamentale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. È quindi garantito il rispetto del principio di sussidiarietà.

6.6 Delega di competenze normative

Conformemente all’articolo 164 capoverso 2 Cost., competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre che la Costituzione non lo escluda. L’articolo 34 capoverso 3 PP-LPAn intende attribuire al Consiglio federale la competenza di stabilire requisiti supplementari per la commissione per gli esperimenti sugli animali. Una simile delega non è esclusa dalla Costituzione ed è quindi ammessa.

6.7 Protezione dei dati

Ai fini dell’attuazione del progetto non sono necessari né il trattamento di nuovi dati personali né altre misure che potrebbero incidere sulla protezione dei dati. Nell’ambito dell’adeguamento dell’articolo 20a LPAn, la protezione dei dati personali nonché la tutela del segreto di ricerca e del segreto d’affari continuano a essere garantite.