Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 19 pagine
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Art. 33a relativo al miglioramento della qualità e all’accelerazione della procedura di autorizzazione da parte delle segreterie specializzate:
Una minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propone altresì di stralciare la disposizione sulle segreterie specializzate (art. 33a) per evitare di complicare inutilmente la procedura e aumentare il fabbisogno di risorse nei Cantoni. La minoranza dubita inoltre che questa disposizione permetta di accrescere l’efficienza. Questa disposizione è legata ad altri articoli, perciò se fosse stralciata dovrebbero esserlo anche l’articolo 18 capoverso 3 e l’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn.
Una minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propone, in alternativa allo stralcio, di riformulare l’articolo 33a capoverso 1 come disposizione potestativa, lasciando cadere l’obbligo di istituire segreterie specializzate. A causa del nesso tra i due articoli, la minoranza propone di adeguare nel contempo anche l’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 3 lett. d
Pubblicato più di 60 anni fa, il principio delle 3R è oggi riconosciuto e preso in considerazione nell’esame nelle domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali. Le 3R sono determinanti per esaminare la necessità di ogni singolo esperimento sugli animali e rientrano nella valutazione dell’indispensabilità. Allo stato attuale il principio delle 3R è di fatto descritto (negli art. 22 cpv. 2 LPAn e 137 dell’ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali [OPAn]), ma non definito nella legislazione sulla protezione degli animali. Con la fondazione del Centro svizzero di competenza 3R (3RCC) nel 2018, il principio delle 3R ha assunto ancora più visibilità, ma questa nozione non figura nella legislazione. Tale lacuna è ora colmata: il principio delle 3R è sancito nell’articolo 3 lettera d.
Art. 18 cpv. 3
Con la modifica di questo capoverso si precisa che d’ora innanzi sarà la segreteria specializzata a verificare (prima della commissione) determinati contenuti della domanda (vedi il commento all’art. 33a). L’approvazione della domanda rimane di competenza dell’autorità cantonale preposta.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem,
Rüegsegger, Sauter)
Art. 18 cpv. 3
Una minoranza chiede di stralciare l’articolo 33a concernente le segreterie specializzate (vedi più avanti) e di conseguenza anche l’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn. In