Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 19 pagine

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tal modo, l’articolo 18 capoverso 3 resterebbe nella sua versione attuale. Sarebbero stralciati di conseguenza anche l’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn.

Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 18 cpv. 3

Se l’articolo 33a capoverso 1 fosse modificato come richiesto dalla minoranza (mediante una formulazione potestativa, vedi più avanti), dovrebbe esserlo anche l’articolo 18 capoverso 3, perché queste disposizioni sono legate tra loro. Il primo periodo dell’articolo 18 capoverso 3 resterebbe sostanzialmente come finora, mentre nel secondo periodo si dovrebbe precisare che, se un Cantone istituisse una segreteria specializzata, spetterebbe a tale segretaria sottoporre le domande di autorizzazione alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. L’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 rimarrebbe come figura nel progetto preliminare.

Art. 20a

L’articolo 20a è completamente riformulato. L’attenzione è rivolta in particolare all’elaborazione di un riassunto non tecnico del progetto. Si colma così una lacuna rispetto ai requisiti dei Paesi vicini, dove la pubblicazione di tali riassunti non tecnici è già una realtà. In questo modo si rafforza l’informazione del pubblico. Le domande e i rapporti concernenti gli esperimenti sugli animali sono strutturati fin dall’inizio in una parte destinata al pubblico. I media e il pubblico potranno così ottenere maggiori informazioni sul contenuto degli esperimenti. Allo stesso tempo saranno tutelati il segreto di ricerca e il segreto d’affari.

Cpv. 1: questo capoverso pone le basi per la promozione della trasparenza. Consente alla Confederazione di promuovere la preregistrazione degli esperimenti sugli animali. A tal fine, la Confederazione potrebbe tenere un registro pubblico degli esperimenti autorizzati.

Cpv. 2 e 3: è prevista la pubblicazione di un riassunto non tecnico del progetto già dopo l’autorizzazione dell’esperimento sugli animali. Inoltre, tale riassunto deve essere completato dopo l’esecuzione dell’esperimento. In tal modo, vi sarà maggiore trasparenza rispetto a oggi, visto che al momento è prevista la pubblicazione soltanto al termine dell’esperimento. Inoltre, le informazioni da pubblicare sono più numerose.

Cpv. 4: al Consiglio federale è conferita la competenza di disciplinare ulteriori dettagli nell’ordinanza, in particolare la pubblicazione dei risultati. Il Consiglio federale ha inoltre la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione. L’obiettivo fondamentale di trasparenza perseguito dall’articolo 20a non può essere eluso.

Cpv. 5: il Consiglio federale disciplina anche il grado di dettaglio delle informazioni che devono fornire le persone responsabili di un esperimento sugli animali. A tal fine deve tenere conto degli interessi privati o pubblici preponderanti degni di protezione.

Grazie all’adeguamento dell’articolo 20a, il pubblico può accedere prima ai dati (fino a tre anni prima) e i dati possono essere integrati, al termine dell’esperimento, con