Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 19 pagine

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linea di massima dovrebbe essere un ufficio di coordinamento a sostenere, dal punto di vista organizzativo, la validazione e il riconoscimento di questi metodi. La base legale creata dovrebbe permettere, in via di principio, di finanziare la validazione dei metodi fondati sul principio delle 3R. Questa regolamentazione esaustiva istituisce la base legale necessaria per promuovere in modo completo il principio delle 3R e soddisfa le richieste dell’iniziativa parlamentare Christ.

Migliorare la qualità della procedura di autorizzazione e accelerarla

Una procedura di autorizzazione di elevata qualità e uniforme dipende dalla qualità delle domande di autorizzazione presentate dai ricercatori e dall’esame delle domande da parte delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali.

In futuro si prevede di affidare a segreterie specializzate la promozione della collaborazione tra i ricercatori e le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. I Cantoni potranno inoltre istituire una segreteria specializzata comune. La suddivisione dei compiti tra segreterie specializzate e commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, alle quali sarà contemporaneamente richiesto l’adempimento di requisiti più elevati, mira ad aumentare la qualità e l’efficienza della procedura di autorizzazione. A tal fine è fondamentale che le domande siano complete dal punto di vista tecnico e di alta qualità già agli inizi della procedura, in modo da ridurre le richieste di chiarimenti ed eventuali ritardi. Allo stesso tempo, un esame chiaramente strutturato e sequenziale da parte delle segreterie specializzate e delle commissioni per gli esperimenti sugli animali consente un’elaborazione efficiente secondo competenze ben definite. Il miglioramento delle procedure di autorizzazione può contribuire ad aumentare la qualità della ricerca, ad accelerare le procedure e, in ultima analisi, ad accrescere la protezione degli animali. A medio termine, ciò potrebbe altresì comportare un utilizzo più efficiente delle risorse e possibili risparmi sui costi.

3.2 Proposte di minoranza: stralci/modifiche

Art. 20a relativo alla promozione della trasparenza:

Una minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propone di stralciare gli adeguamenti dell’articolo 20a perché teme che i riassunti non tecnici dei progetti comportino un maggiore dispendio per i ricercatori e che ciò li induca a presentare le proprie domande di autorizzazione più spesso all’estero e meno in Svizzera, ciò che non sarebbe auspicabile per la forza innovativa della Svizzera.

Art. 22 cpv. 3 e 4 relativo alla promozione del principio delle 3R:

Una minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger) propone di stralciare l’articolo 22 capoversi 3 e 4, che concretizza ed estende ulteriormente la promozione del principio delle 3R. Tale proposta è giustificata dai possibili costi supplementari e dal fatto che la legge permette già di promuovere ampiamente questo principio.