Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 19 pagine
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Una minoranza è contraria all’introduzione delle segreterie specializzate e chiede pertanto lo stralcio dell’articolo 33a PP-LPAn. Questo comporterebbe anche lo stralcio dell’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn e dell’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn (cfr. questi articoli). L’articolo 34 non sarebbe interessato da questo stralcio. Benché il suo capoverso 2 sia motivato, tra l’altro, dal fatto che l’introduzione delle segreterie specializzate consentirebbe di ridurre il carico di lavoro delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, consentendo loro di concentrarsi sulla ponderazione degli interessi, la sua modifica non sottrarrebbe alle commissioni alcuna competenza. Le commissioni potrebbero quindi esaminare le domande esattamente come oggi, anche senza segreterie specializzate. La modifica chiarisce semplicemente su quali aspetti dovrebbero concentrare la loro attenzione.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem,
Rüegsegger, Sauter)
Art. 33a cpv. 1
Una minoranza respinge l’obbligo dei Cantoni di istituire segreterie specializzate e chiede, in alternativa allo stralcio, una disposizione potestativa per il capoverso 1. In questo modo le segreterie specializzate sarebbero facoltative, come già oggi. Se un Cantone decidesse di istituirne una, sarebbe tuttavia vincolato alle disposizioni dell’articolo 33a e, qualora il Consiglio federale stabilisse requisiti supplementari per le segreterie specializzate secondo il capoverso 4, sarebbe tenuto a soddisfarli. L’articolo 33a capoverso 1 riformulato come disposizione potestativa non impedirebbe tuttavia ai Cantoni di organizzarsi in un altro modo e di scegliere una forma completamente diversa al posto delle segreterie specializzate. In tal caso l’articolo 33a non troverebbe applicazione. La formulazione dell’articolo 33a capoverso 1 come disposizione potestativa comporterebbe anche un adeguamento dell’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn (cfr. questo articolo). Non avrebbe invece alcuna ripercussione sull’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn. Quest’ultimo trova naturalmente applicazione per quanto riguarda le segreterie specializzate soltanto se un Cantone istituisce volontariamente una segretaria specializzata. L’articolo 33a obbliga le segreterie specializzate a suddividere i compiti con la commissione e a garantire un’esecuzione uniforme.
Art. 34
Cpv. 1: la modifica dell’articolo 34 aumenta i requisiti posti alle commissioni per gli esperimenti sugli animali. Nel 2024 circa il 75 per cento degli esperimenti sugli animali in Svizzera è stato condotto in quattro Cantoni. Circa l’82 per cento delle autorizzazioni è stato rilasciato in cinque Cantoni. Una commissione può essere condivisa da diversi Cantoni. Nel 2023 in Svizzera vi erano dieci commissioni per gli esperimenti sugli animali, di cui sei con sette o più membri, due con cinque, una con tre e una con due.
La definizione di un numero minimo di specialisti e delle competenze rappresentate mira a garantire la qualità dell’esame e una rappresentanza equilibrata dei settori e degli interessi in seno alla commissione. Le competenze nell’ambito delle 3R servono