Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 19 pagine
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Art. 33a
Cpv. 1: al fine di garantire la migliore valutazione possibile delle domande da parte delle autorità e delle commissioni, le segreterie specializzate devono essere esplicitamente menzionate nella legge. Le segreterie specializzate non costituiscono una struttura aggiuntiva né una fase supplementare nella procedura di autorizzazione, ma servono a garantire procedure di autorizzazione efficienti, di qualità, uniformi e più rapide. Con la menzione e la descrizione delle segreterie specializzate è precisata la struttura incaricata di svolgere gli attuali compiti dell’autorità cantonale definiti all’articolo 139 OPAn. Le segreterie specializzate fanno parte dei servizi specializzati cantonali (art. 33 LPAn) e dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per l’esame delle domande di autorizzazione per esperimenti sugli animali. Le segreterie specializzate sono così denominate perché (a differenza dei servizi specializzati cantonali) possono essere istituite congiuntamente da diversi Cantoni e devono provvedere con le altre segreterie specializzate a garantire una prassi d’esecuzione uniforme (vedi cpv. 3). Una regolamentazione vincolante contribuisce a uniformare efficacemente l’esecuzione e quindi a realizzare l’obiettivo della disposizione.
Le segreterie specializzate potrebbero essere regionalizzate per sfruttare al meglio le risorse e garantire un organico sufficiente di specialisti qualificati. La segreteria specializzata regionale di un Cantone assumerebbe compiti di altri Cantoni e necessiterebbe di risorse supplementari per trattare un maggior numero di domande di autorizzazione, ma allo stesso tempo gli altri Cantoni sarebbero sgravati. Già oggi i Cantoni si dividono i compiti nel settore veterinario e regolano i relativi costi. Le segreterie specializzate gestite congiuntamente possono condividere le competenze e proporle ad altri Cantoni (vedi sotto). Ne risulta un aumento della professionalizzazione, a tutto vantaggio dell’efficienza nell’esame delle domande.
L’efficienza della procedura di autorizzazione dipende in larga misura dalla qualità iniziale della domanda. Se la qualità è elevata, la successiva verifica da parte dell’autorità cantonale è più semplice e rapida. La qualità può essere garantita in primo luogo dai richiedenti e dagli incaricati della protezione degli animali. Il compito delle segreterie specializzate sarà di verificare la qualità delle domande in collaborazione con i servizi competenti degli istituti di ricerca (vedi cpv. 2). Le domande che soddisfano i requisiti sono trasmesse per esame alla commissione per gli esperimenti sugli animali, mentre quelle lacunose sono rinviate ai richiedenti affinché le completino. Le segreterie specializzate dovrebbero contribuire in tal modo a migliorare l’efficienza delle procedure, poiché le commissioni per gli esperimenti sugli animali riceveranno soltanto domande complete e non dovranno più ricontattare i richiedenti a causa di dati mancanti. Grazie a una suddivisione dei compiti chiara e orientata alla qualità, le segreterie specializzate garantiscono che le domande siano fin da subito coerenti dal punto di vista tecnico, complete e di alta qualità; in tal modo le commissioni per gli esperimenti sugli animali possono svolgere il loro esame in modo efficiente e sequenziale. Si evitano così doppioni e si accelera l’intera procedura di autorizzazione. Al fine di garantire la qualità e la completezza delle domande, già in occasione della revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali del dicembre 2024 sono stati ampliati anche i compiti degli incaricati della protezione degli animali degli istituti. Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LPAn il Consiglio federale può stabilire ulteriori requisiti per gli istituti e i laboratori al fine di promuovere la qualità delle domande.