Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine
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Obbligo di verifica n. 2 LSgrI: prevenzione di uno «swiss finish»
La modifica dei valori limite per le frequenze superiori a 6 GHz recepisce una raccomandazione della ICNIRP di disciplinare in modo appropriato le future applicazioni superiori a 6 GHz. Le modifiche in questione non comportano nuovi obblighi né l’inasprimento di quelli esistenti per le imprese, pertanto non si crea uno «swiss finish».
Obbligo di verifica n. 3 LSgrI: semplificazione dell’esecuzione con l’ausilio di mezzi elettronici
Poiché la revisione proposta dell’ordinanza non comporta nuovi obblighi per le imprese, non è necessario introdurre semplificazioni nell’esecuzione.
Per gli impianti di telefonia mobile l’esecuzione rimane di competenza dei Cantoni, che stabiliscono i processi opportuni. L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sta provvedendo a modernizzare la sua banca dati per gli impianti di telefonia mobile, da cui deriverà anche una semplificazione dell’esecuzione.
Obbligo di verifica n. 4 LSgrI: abrogazione di normative nello stesso ambito tematico
Il progetto non introduce nuovi obblighi né modifica quelli esistenti per le imprese, che beneficiano delle modifiche grazie a una maggiore certezza del diritto e sicurezza della pianificazione e di uno sgravio per i settori di parcelle non occupati da costruzioni. L’abrogazione di altre regolamentazioni non è pertinente in questo settore. Un aggiornamento sarà necessario in primo luogo nell’esecuzione in materia di telefonia mobile, non appena l’utilizzo delle onde millimetriche diventerà una possibilità concreta, e sarà effettuato negli aiuti all’esecuzione.
Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI
Il presente progetto non comporta costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI poiché la proposta modifica dell’ordinanza non genera obblighi nuovi né modifica quelli esistenti per le circa 30 imprese ferroviarie e i circa cinque operatori di telefonia mobile. Le misure concernenti il settore ferroviario recepiscono l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale, pertanto gli eventuali oneri a carico delle imprese sarebbero insorti comunque. Neppure la modifica dei valori limite per le frequenze superiori a 6 GHz genera nuovi obblighi o costi per le imprese, poiché si tratta unicamente di precisazioni apportate in previsione di possibili sviluppi futuri. Le onde millimetriche non sono attualmente utilizzate nella telefonia mobile in Svizzera e per gli operatori di telefonia mobile gli oneri legati alla ricerca di siti, poiché in futuro le autorizzazioni potranno essere rilasciate senza considerare i settori di parcelle non occupati da costruzioni. Nell’insieme i costi della regolamentazione rimangono invariati o diminuiscono leggermente.
6.3.2 Ripercussioni per altri gruppi / operatori economici
Il progetto non comporta ripercussioni per altri gruppi / operatori economici.
6.3.3 Ripercussioni sull’economia in generale
Le ripercussioni sull’economia in generale sono minime. Il nuovo disciplinamento delle onde millimetriche e, quindi, la possibile autorizzazione del loro uso potrebbero porre