Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine
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vengano successivamente edificati e sorgano nuovi LAUS. Finora l’articolo 16 ORNI si applicava anche agli impianti di trasmissione per la telefonia mobile (all. 1 n. 6 ORNI); di conseguenza, le zone edificabili potevano essere delimitate soltanto dove i VLImp venivano rispettati dagli impianti di telefonia mobile.
Gli impianti di telefonia mobile non dovranno più essere presi in considerazione nella delimitazione delle zone edificabili. In questo modo è possibile delimitare zone edificabili anche dove gli impianti di telefonia mobile superano i VLImp. Finché i settori di parcelle azzonate rimangono non edificati, essi non sono considerati LAUS secondo il nuovo articolo 3 capoverso 3 ORNI. Ciò significa che gli impianti di telefonia mobile possono continuare a funzionare senza necessità di adeguamenti. Tuttavia, nel momento in cui i settori di parcelle vengono occupati da costruzioni e sorgono nuovi LAUS, gli impianti di telefonia mobile devono rispettare i VLImp (art. 4 ORNI, v. anche cap. 5.1). Secondo il nuovo articolo 12 capoverso 4 ORNI, occorre inoltre garantire che tali situazioni vengano individuate e che vengano disposte le misure necessarie nei confronti dei titolari dell’impianto (v. cap. 5.2).
5.6 Allegato 1 numeri 55 e 57: limitazioni preventive delle emissioni per le ferrovie
L’aumento del numero di binari elettrificati è considerato modifica di un impianto ferroviario (all. 1 n. 52 cpv. 2 ORNI). In caso di modifica di un vecchio impianto ferroviario, la versione vigente dell’ORNI vieta che nei LAUS dove il VLImp veniva superato già prima della modifica aumenti la densità del flusso magnetico e sia superato il VLImp in altri luoghi (cosiddetto «divieto di deterioramento»). L’autorità può autorizzare deroghe. Il Tribunale federale ha deciso, con sentenza 1C_315/2017 del 4 settembre 2018 (consid. 5.5), che l’obiettivo di un risanamento debba essere per quanto possibile il rispetto delle disposizioni in materia di protezione ambientale in vigore per i nuovi impianti, analogamente alla giurisprudenza già espressa sulle linee ad alta tensione. In presenza di una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) tra cui rientra, secondo il Tribunale federale, l’ampliamento a più binari, l’autorità non può quindi limitarsi al divieto di deterioramento, bensì devono essere applicabili i requisiti in vigore per i nuovi impianti (all. 1 n. 55 cpv. 1 ORNI), fermo restando che non si escludono agevolazioni (all. 1 n. 55 cpv. 2 ORNI).
Le disposizioni concernenti la limitazione preventiva delle emissioni per le ferrovie sono modificate di conseguenza, ossia l’impianto modificato deve rispettare di principio i requisiti di cui all’allegato 1 numero 55 ORNI. L’autorità può tuttavia autorizzare deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che l’impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile ai conduttori delle correnti più intense e che sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
I nuovi requisiti sono già applicati nell’esecuzione da quando il Tribunale federale ha pronunciato la sua sentenza.