Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 21 settembre 2023 il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 20.3237 «Rete di comunicazione mobile. Creare ora condizioni quadro per una rapida realizzazione» del Gruppo liberale radicale. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha quindi proceduto innanzitutto ad aggiornare le raccomandazioni in materia di calcolo delle radiazioni delle antenne di telefonia mobile1.
In una fase successiva dovranno essere precisate le disposizioni dell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) per tenere conto dell’evoluzione futura della telefonia mobile, affinché le condizioni quadro per l’ulteriore sviluppo delle reti di comunicazione mobile siano il più possibile chiare, anche in vista dell’assegnazione di nuove frequenze nel 2027.
La revisione dell’ORNI consentirà inoltre di adeguare una disposizione concernente le ferrovie alla giurisprudenza del Tribunale federale.
2 Punti essenziali del progetto
Il progetto prevede le seguenti modifiche dell’ORNI:
settori di parcelle non occupati da costruzioni: gli impianti di telefonia mobile dovranno rispettare il valore limite preventivo dell’impianto (VLImp) stabilito nell’ORNI non più nei settori di parcelle non occupati da costruzioni, ma soltanto nel momento in cui questi ultimi saranno edificati e sorgeranno nuovi luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS). Ciò consente ai concessionari delle reti mobili di sfruttare meglio la potenza di trasmissione disponibile e agevola i Cantoni e i Comuni nella procedura di autorizzazione;
ferrovie: le prescrizioni dell’ORNI concernenti la modifica di vecchi impianti dovranno essere adeguate alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1C_315/2017 del 4 set. 2018). I nuovi requisiti sono già applicati nell’esecuzione;
valori limite per le frequenze superiori a 6 gigahertz (GHz): in vista di una futura utilizzazione di tali frequenze da parte della telefonia mobile, le raccomandazioni internazionali supplementari del 2020 relative ai valori limite dovranno essere integrate nell’ORNI, laddove necessario, in particolare per le esposizioni locali. Questi valori limite si applicano anche alle cosiddette onde millimetriche con frequenze superiori a 20 GHz.
3 Basi giuridiche nella legge sulla protezione dell’ambiente
Gli impianti per i quali l’ORNI stabilisce nell’allegato 1 un VLImp come limitazione preventiva delle emissioni devono rispettare tale valore nei LAUS. Da ora in avanti i settori di parcelle non occupati da costruzioni destinati a impianti di telefonia mobile (all. 1 n. 6 ORNI) non saranno più considerati LAUS (art. 3 cpv. 3 lett. c AP ORNI); gli
1 Modifica del 22 novembre 2024 delle raccomandazioni sull’esecuzione dell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) per le stazioni di base di telefonia mobile e WLL, UFAFP 2002, relativa alla previsione matematica