Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine
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vengono apportate se l’autorità preposta all’esecuzione dell’ORNI non giunge a conoscenza dei cambiamenti avvenuti in prossimità dell’impianto e non può emanare le disposizioni necessarie per adeguare l’impianto.
La nuova disposizione comporta un ulteriore aumento dei casi potenziali. Da ora in poi, per ogni edificazione di un settore di parcelle non ancora occupato da costruzioni, potrebbe risultare necessario un adeguamento qualora tale settore fosse stato classificato come LAUS al momento del rilascio dell’autorizzazione per l’impianto di telefonia mobile.
Per prevenire deficit di esecuzione, l’articolo 12 capoverso 4 ORNI impone esplicitamente all’autorità esecutiva di garantire che, al momento dell’autorizzazione di nuovi LAUS, sia controllato il rispetto delle limitazioni delle emissioni degli impianti esistenti e siano adottate le misure necessarie. La presente disposizione potrebbe essere attuata, per esempio, stabilendo l’obbligo per le autorità competenti in materia di autorizzazione di nuovi LAUS di notificare alle autorità preposte all’esecuzione dell’ORNI la realizzazione di nuovi LAUS in prossimità di impianti di telefonia mobile. Le autorità esecutive possono così adottare le misure necessarie per adeguare l’impianto sulla base di questa notifica, in particolare obbligando il titolare dell’impianto a inoltrare una scheda aggiornata dei dati sul sito ed eventualmente a procedere alle necessarie modifiche (art. 10 ORNI).
5.3 Articolo 13: applicabilità dei valori limite delle immissioni
Con la modifica dell’ordinanza saranno introdotti anche valori limite d’immissione (VLI) da applicare alle radiazioni che agiscono solo localmente e non in modo omogeneo su tutto il corpo umano. Infatti, non si può escludere che le future antenne a onde millimetriche si trovino a distanze minori dalle persone, motivo per cui l’esposizione locale di singole parti del corpo potrebbe assumere maggiore rilevanza. Viene dunque abrogato l’articolo 13 capoverso 2 ORNI secondo cui i valori limite si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo. Nell’allegato 2 è precisato di volta in volta direttamente se i VLI si applicano alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo o localmente.
5.4 Articolo 14 capoverso 4: introduzione delle grandezze fisiche «densità del flusso di potenza» e «densità di flusso energetico»
Per limitare l’esposizione locale, nell’allegato 2 ORNI sono stabiliti nuovi VLI per le grandezze fisiche «densità del flusso di potenza» e «densità di flusso energetico», sinora non utilizzate nell’ORNI e ora introdotte nell’articolo 14 capoverso 4.
5.5 Articolo 16: deroga per impianti di trasmissione per la telefonia mobile
Secondo l’articolo 16 ORNI, le nuove zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i VLImp giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile. In questo modo si garantisce il rispetto dei VLImp anche nel caso in cui i settori di parcelle